Civile

Piattaforma unica per i concorsi, parità di genere e monitoraggio dei processi - In "G.U." il DL Pnrr 2

Il Dl 30 aprile 2022 n. 36 prevede anche 55 milioni di euro per le vittime dei danni subiti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich. Rafforzata l'esecuzione penale esterna

di Francesco Machina Grifeo

Via libera alla pubblicazione in "G.U." (n. 100 del 30 aprile 2022) del Dl 30 aprile 2022 n. 36 contenente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Il decreto contiene misure in materia di concorsi pubblici, formazione e mobilità dei dipendenti. Previsto l'obbligo di accedere al portale inPA per tutte le procedure di selezione, in prima battuta per le amministrazioni centrali, e il rafforzamento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Il Portale unico del reclutamento sarà operativo dal 1° luglio 2022. Da quella data dunque potrà essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre invece scatterà l'obbligo (per le medesime amministrazioni) per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

Nei concorsi per il personale non dirigenziale si prevede poi l'espletamento di almeno una prova scritta e sempre di una prova orale, che comprenda l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Come già stabilito per i dirigenti, è prevista l'introduzione di sistemi di valutazione basati sulle competenze e sulle attitudini (assessment). Per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze devono essere valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti.

Per il pieno conseguimento delle milestone e dei target del Pnrr si provvederà all'aggiornamento del Dpr 487/1994 con un Dpr da emanarsi entro il 31 dicembre 2022, che realizzerà: a) la raccolta organica delle disposizioni regolamentari, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario; b) la semplificazione e il coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina; c) l'indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle incompatibili con quelle introdotte dal decreto.

Il decreto prevede l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013) introducendo, in particolare, una sezione dedicata all'utilizzo dei social network per tutelare l'immagine della Pa. Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di un ciclo di formazione sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico per i neoassunti, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

Per dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'accesso, nelle progressioni di carriera e nel conferimento degli incarichi apicali, le amministrazioni possono prevedere nei bandi misure che attribuiscono vantaggi specifici al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire e adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

Si prevede una revisione del quadro normativo che regola la mobilità orizzontale nella Pa, a partire dalla creazione di un sistema di pubblicità unico con gli avvisi per tutti i posti disponibili nelle amministrazioni centrali e locali, che saranno inseriti in un'apposita sezione del portale del reclutamento inPA. In arrivo, poi, restrizioni significative all'uso di mezzi alternativi di mobilità (ossia "comandi" e "distacchi"), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo.

Nuovi fondi anche per il potenziamento dell'esecuzione penale esterna e la rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.

Il Capo VII introduce specifiche disposizioni in materia di giustizia. E cioè: misure per il funzionamento dei due Comitati tecnico-scientifici per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e penale nonché sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni.

Previsto anche l'ennesimo rinvio del codice della crisi di impresa. All'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14) sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2022» e le parole «ai commi 1-bis e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»; b) il comma 1-bis è abrogato.

Istituito anche il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. La dotazione è di 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine trenta giorni dall'entrate in vigore del Dl. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze.

Un Dm Economia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della Giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni, stabilirà: a) la procedura di accesso al Fondo; b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

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