Penale

Con l’abolizione del reato salta anche il patteggiamento

di Alessandro Vitiello

Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege. È il principo di diritto romano penale arrivato fino ai nostri giorni e puntualmente applicato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 40259 depositata ieri, che annulla quella del Tribunale di Torino in applicazione della pena patteggiata dalle parti in un giudizio a carico di un cittadino senegalese accusato di detenzione e spaccio di droghe “leggere”, reato abolito, più altre fattispecie minori e consequenziali al crimine principale.

Non è possibile, scrivono i giudici della seconda sezione, semplicemente scomputare la pena applicata per il reato abrogato, perché ciò è possibile solo quando la pena base non sia stata «determinata proprio con riferimento al reato abolito». Con il venir meno del crimine, infatti, viene meno uno dei termini essenziali dell’accordo che ha portato al patteggiamento, travolgendo di fatto l’intero procedimento giudiziario. E il ragionamento vale anche per l’identificazione del singolo “aumento in continuazione”.

Le parti, quindi, vanno messe in condizione di rivalutare le condizioni dell’eventuale accordo. La Cassazione, di conseguenza, rimette gli atti al tribunale di Torino e alla prefettura per ciò che attiene all’esecuzione.

Annullata, poi, anche la confisca di denaro collegato dagli inquirenti all’attività di spaccio del cittadino senegalese, perché la motivazione addotta dalla sentenza del tribunale di Torino non dimostrava il nesso di pertinenzialità necessario al provvedimento cautelare e che trova la sua ratio nell’esigenza di impedire la reiterazione o il compimento di nuovi delitti.

Il nesso di pertinenzialità, infatti, secondo la seconda sezione penale della Cassazione, non era stato motivato adeguatamente poiché i giudici piemontesi avevano argomentato sulla “riferibilità” del danaro al reato contestato. Motiovazione che la Corte qualifica come meramente “apparente”.

Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, sentenza 40259 del 5 settembre

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