Penale

Rito Covid-19: trattazione scritta anche dinanzi alla Corte d'assise d'appello

La Suprema corte con la sentenza 10392 ha respinto la tesi difensiva che lamentava l'applicazione delle regole in secondo grado

di Aldo Natalini

Il rito cartolare non partecipato introdotto dall’articolo 23-bis del Dl 137/2020, convertito, con modificazioni, in legge 176/2020 (e riproduttivo dell’articolo 23 dell’abrogato Dl 149/2020) si applica a tutti i giudizi di appello, ivi compreso quello che si celebra innanzi alla Corte di assise di appello, dovendosi fare diretta applicazione, ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 287/1951, delle disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi di procedura penale, tra le quali rientra la suddetta specifica disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19.

Così la sentenza n. 10392/2022, depositata il 24 marzo scorso, con cui la Cassazione ha respinto la censura difensiva che lamentava l’applicazione del “rito Covid-19” in appello – nella specie correttamente applicato, secondo gli “ermellini”, dalla locale Corte di Assise di appello – reputando insussistente la denunziata violazione dell’articolo 179 del Cpp per mancata partecipazione “in presenza” del difensore e dell’imputato.

Il dictum : rito cartolare applicabile a tutti i giudizi d’appello

Secondo la difesa, nel caso in esame non si sarebbe potuto procedere alla trattazione scritta del processo d’appello poiché il rito cartolare senza trattazione orale è previsto dalla disciplina emergenziale pandemica unicamente per i procedimenti davanti al Tribunale e alla Corte d’appello e non anche davanti al diverso organo giudiziario della Corte d’assise di appello.

Ma i Supremi giudici, respingendo tale assunto, hanno chiarito – per la prima volta, a quel che consta, rispetto ai giudizi in Corte d’assise – che il riferimento alla “Corte d appello” contenuto nell’articolo 23-bis, comma 1, del Dl 137/2020 A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021,  fuori dai casi di rinnovazione dell istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza  l intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo  che  una  delle  parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l imputato manifesti la volont à di comparire»), alla luce dell’interpretazione sistematica della disposizione riguardante – come chiaramente indicato nella rubrica («Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di  appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19») – tutti i giudizi di appello, si riferisce, in realtà, a tutti gli organi giudiziari che esaminano la controversia in secondo grado.

Dunque, il riferimento è al Tribunale, quando svolge le funzioni di giudice di appello delle decisioni del giudice di pace; alla Corte d’appello, quando giudica in secondo grado sulle decisioni del Gip, del Gup e del Tribunale (in composizione monocratica o collegiale); alla Corte d'Assise d’appello, quando giudica in secondo grado sulle decisioni del Gip, del Gup (in esito a rito abbreviato) e della Corte d’assise (in esito a rito ordinario).

In secondo luogo, la Cassazione ha rilevato che – nella vicenda al vaglio – ricevuto l’avviso di trattazione scritta del procedimento, né il difensore né l’imputato avevano avanzato richiesta di trattazione orale, pur sempre consentita dalla normativa emergenziale ma nella specie non sollecitata.

Pertanto ha ribadito il principio di diritto – già affermato in precedenti arresti di legittimità – secondo il quale «nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l’omesso avvertimento all’imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell’articolo 23-bis del Dl 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 176/2020, in quanto requisito non richiamato dall’articolo 601, comma 6, del Cpp» (Cassazione, sezione II penale, n. 45188/2021, Vermiglio, Ced 282438).

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