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Condominio, legittima la delibera che approva la collocazione di rastrelliere portabiciclette

Quando non ostacolano il transito e non riducano la luminosità e l'arieggiamento delle adiacenti proprietà esclusive dei condòmini. E' il principio reso dal Tribunale di Roma con sentenza n. 979 del 20 gennaio 2023

di Fulvio Pironti


E' legittima la delibera con cui l'assemblea stabilisca di collocare rastrelliere per il posteggio di biciclette sull'area comune quando non ostacolano il transito e non riducano la luminosità e l'arieggiamento delle adiacenti proprietà esclusive dei condòmini. E' il principio reso dal Tribunale di Roma con sentenza n. 979 del 20 gennaio 2023.

Il caso
Un condomino e due usufruttuari impugnavano la delibera con cui l'assemblea aveva deciso di collocare le rastrelliere per biciclette sulla rampa di accesso al garage condominiale. Ritenendola viziata perché fortemente lesiva, chiedevano al tribunale di invalidarla. Per gli impugnanti, la delibera era inficiata per il mancato raggiungimento della prescritta maggioranza. Ledeva gli interessi in quanto le rastrelliere erano state posizionate nelle immediate adiacenze delle finestre del locale interrato di proprietà esclusiva. Ciò pregiudicava la normale fruizione e comprimeva la visuale e l'illuminazione.
Il condominio sosteneva che l'azione di annullamento era inammissibile per essere spirato il termine decadenziale. Ribadiva che l'allocazione delle rastrelliere portabiciclette non ledeva l'interesse degli impugnanti. Anzi, rientrando nelle tematiche ambientali, l'iniziativa era da considerare meritoria.

La decisione
Il decidente ha ritenuto infondata la domanda. Ha escluso che il deliberato assembleare fosse assoggettato alla sanzione della nullità perché non incideva sui diritti individuali, cose o servizi comuni o proprietà esclusive. Ha rilevato che gli impugnanti non avevano provato la pericolosità delle rastrelliere posizionate lungo la rampa carrabile. Inoltre, non avevano danneggiato il cespite attoreo mediante apprezzabili limitazioni alla illuminazione e arieggiamento, né potevano essere considerate fonti di immissioni nocive.
La lagnanza è risultata sguarnita di riscontri probatori ed è stata smentita dalle foto prodotte. L'esame delle stesse ha permesso al giudicante di asserire che per il posizionamento delle rastrelliere e per la struttura dei velocipedi deve escludersi che l'immobile degli impugnanti subiva riduzioni di luminosità e limitazioni di aria. L'uso più intenso della porzione di rampa non intralcia il passaggio e la manovra dei veicoli sulla rampa. Non essendo opera innovativa, non sono richieste maggioranze qualificate. Trattasi di miglioramento dei servizi comuni fruibili da tutti i condòmini, tra l'altro - dato, questo, oltremodo significativo - attuativi delle prescrizioni regolamentari emanate dal Comune di Roma.
Infine, il tribunale ha rilevato che, non integrando una innovazione, la maggioranza deliberativa richiesta per allocare le rastrelliere è quella dettata dall'art. 1136, comma 2, c.c. (maggioranza degli intervenuti con un terzo del valore dell'edificio) e, nel caso di specie, era stata osservata.

Breve chiosa
L'allocazione della rastrelliera per biciclette nei condomìni è deliberata dall'assemblea sempreché non impedisca il transito pedonale e veicolare dei condòmini, non alteri la destinazione del bene comune, non comprometta il diritto all'uso paritetico e non riduca luminosità e arieggiamento ai vicini locali. Alcuni comuni obbligano l'allocazione della stessa nei condomìni. Se il regolamento contrattuale di condominio non prescrive divieti di parcheggio delle biciclette, è possibile deliberarne l'allocazione. Ciò integra una modifica eseguita su parti condominiali volta a conseguire maggiori utilità.
La decisione è assunta dall'assemblea a cui spetta il potere di disciplinare l'uso delle cose comuni. Essendo intervento diretto a regolare l'uso di parti comuni, rientra anche nelle attribuzioni dell'amministratore poterla installare. Ciò è consentito dall'art. 1130, n. 2, c.c. per il quale l'amministratore è tenuto a disciplinare l'uso dei beni comuni garantendo il miglior godimento ai condòmini. Il condomino che voglia contestare la delibera o l'iniziativa dell'amministratore potrà instaurare l'azione giudiziaria per acclararne la legittimità.

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