Civile

Tim perde il ricorso contro il rimborso delle spese per disattivare l'utenza

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 10039 depositata oggi affermando che "nessuna clausola contrattuale sottoscritta dall'appellata autorizzava Telecom a riscuotere detta somma"

di Francesco Machina Grifeo

No al pagamento di una somma per la disattivazione dell'utenza telefonica. La mera indicazione delle cd. spese di recesso nelle "Condizioni generali di contratto" pubblicate sul sito dell'operatore, infatti, non può ritenersi vincolante per il cliente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 10039 di oggi, dichiarando inammissibile il ricorso di Tim Spa.

Prima il Giudice di Pace di Barletta, davanti al quale la Telco era stata citata per l'illegittimo addebito della somma di 35,18 euro a titolo di spese di disattivazione dell'utenza, poi il Tribunale di Trani (nel 2019) avevano dato ragione all'utente condannando Tim a restituire alla cliente la somma di 35,18 euro pagata per la cessazione.

Il Tribunale, in particolare aveva rigettato l'appello, in quanto "nessuna clausola contrattuale sottoscritta dall'appellata autorizzava Telecom a riscuotere detta somma". A questo punto Tim ha proposto ricorso in Cassazione affermando, tra l'altro, che non trattandosi di "clausole vessatorie" non era richiesta una specifica approvazione scritta, mentre l'aderente aveva il dovere di informarsi anche considerata "la ampia diffusione delle condizioni generali di contratto su tutto il territorio nazionale e la loro agevole consultabilità tramite il sito istituzionale". Né del resto, proseguiva Tim, il contratto di telefonia è sottoposto alle stringenti regole vigenti, per esempio, per i contratti bancari e finanziari o per il credito al consumo.

Per la VI Sezione civile, tuttavia, i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità, non avendo Tim neppure riprodotto in giudizio le "Condizioni generali di contratto".

Non solo, la società è stata condannata anche alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato considerato che Tim ha esercitato il suo diritto di azione "in termini che si connotano per antigiuridicità, giacché ha prospettato assunti difensivi palesemente eccentrici e nuovi rispetto all'apparato argomentativo e motivazionale della sentenza di cui ha chiesto la cassazione, confezionando un ricorso, la cui inammissibilità non poteva che risultare manifesta sotto i plurimi profili individuati".

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