Penale

La Cassazione ribadisce che l'applicabilità della pena minima di 15 giorni apre la via alla tenuità del fatto

Anche se è previsto un massimo di 5 anni la causa di non punibilità è applicabile alle ipotesi attenuate con pena al minimo assoluto

di Paola Rossi

Se non è previsto un minimo edittale per la condanna e il massimo supera i cinque anni non è automaticamente esclusa la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità per tenuità del fatto, come prevista dall'articolo 131 bis del Codice penale. E tale riconoscimento che discende dalla decisione del 2020 della Corte costituzionale si applica anche ai processi in corso e non solo alle sentenze di condanna divenute irrevocabili al momento della pronuncia di illegittimità costituzionale.

Quindi in caso di ricettazione, attenuata in base al quarto comma dell'articolo 648 del Codice penale, essendo previsto che il giudice di merito possa decidere la pena a partire dal minimo assoluto di 15 giorni non è possibile escludere la tenuità del fatto in ragione del previsto massimo edittale pari a 6 anni, cioè superiore ai 5 previsti dall'articolo 131 bis del Codice penale per il riconoscimento della causa di non punibilità.

Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 41981/2022 - ha accolto il motivo di ricorso che contestava il mancato riconoscimento della tenuità del fatto per una vicenda in cui l'accusa riguradava la fattispciee attenuata del reato di ricettazione, che consente al giudice di condannare l'imputato a partire dal minimo di pena detentiva di 15 giorni.

L'assenza di un minimo edittale fa infatti scattare la possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di condanna applicando la pena nel minimo di 15 giorni. Un minimo che deriva dall'attenuazione del reato e che non può però non rilevare anche ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità.

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