Penale

S.U. Penali, le informazioni provvisorie su: notifiche, legittimo impedimento e riforma in pejus

Depositate il 30 settembre scorso - nn. 14, 15 e 16 (Pres. Cassano) - hanno risolto tre diverse questioni

di Francesco Machina Grifeo

Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, il 30 settembre scorso, con le "informazioni provvisorie" nn. 14, 15 e 16 (Pres. Cassano) hanno risolto tre diverse questioni in materia di: notifiche legate alla richiesta di revoca delle misure cautelari; legittimo impedimento nel caso di domiciliari e riforma in pejus della sentenza assolutoria.

In particolare, la Suprema corte ha stabilito che nei procedimenti riguardanti reati commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari deve essere notificata al difensore della persona offesa, o in mancanza, alla persona offesa a condizione che abbia dichiarato o eletto domicilio.

Inoltre, la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa integra un impedimento legittimo a comparire che impone al giudice stesso di rinviare ad una nuova udienza e disporre la traduzione.

Infine, la riforma, in secondo grado, della sentenza assolutoria non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa sia divenuta impossibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante.

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 14.

Questione controversa
Se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari ex art. 299, comma 4-bis, c.p.p., debba essere notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di sua dichiarazione od elezione di domicilio o di nomina di difensore.

Se, ai fini dell'obbligo della notificazione suddetta, sia richiesta o meno l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificatamente riferita a quest'ultima e se, quindi, in caso di reato di omicidio, per persone offese cui deve essere effettuata la notifica, possano intendersi anche gli eredi della vittima.

Soluzione adottata:
Primo quesito: nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio.

Secondo quesito: In ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo, della notifica di cui all'art. 299, commi 3 e 4-bis, cod.proc.pen., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.

Riferimenti normativi: cod. proc. Pen. artt. 90, 90-bis, 90-ter, 299


INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 15.

Questione controversa:
Se la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata in udienza, integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, così precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, ovvero gravi sull'imputato il previo onere di richiedere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare a detta udienza.

Soluzione adottata:
La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione.

Riferimenti normativi: cod. proc. pen., artt. 284, 420-bis, 420-ter.


INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 16
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Questione controversa:
Se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare, precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio assolutorio.

Soluzione adottata: La riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante. Nondimeno la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova già acquisita, deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori - idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio che il giudice ha l'onere di ricercare e acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Convenzione Edu, art. 6; Cost., art. 111; cod. proc. pen., artt. 511, 512, 513, 530, 533, 603.

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