Rassegne di Giurisprudenza

Scontrino e fattura emessi dopo la consegna: il pagamento si considera effettuato

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto di compravendita - Beni di consumo - Scontrino e fattura - Emissione dopo la consegna della merce - Pagamento effettuato
In tema di compravendita al dettaglio di beni di consumo, la prova richiesta all'acquirente dell'acquisto presso il rivenditore può essere fornita tramite la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal venditore, poiché si tratta di documento idoneo e sufficiente a tale scopo, soprattutto se l'esercizio commerciale da cui risulti rilasciato tratti la tipologia di articolo acquistato e il prezzo del bene corrisponda al suo valore. Pertanto, la contestazione dell'acquisto da parte del venditore, che addebiti al cliente di essersi avvalso di un documento fiscale altrui, assume valenza di vera e propria eccezione, la cui prova incombe a carico di chi la sollevi.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6 2, Ordinanza dell'11 novembre 2021, n. 33443

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - In genere prova del pagamento - Scontrino fiscale - Idoneità - Esclusione - Utilizzabilità - Limiti
Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione, Ordinanza del 4 aprile 2018, n. 8230

Vendita al dettaglio - Prova dell'acquisto - Scontrino fiscale - Valore probatorio dello scontrino fiscale
Lo scontrino fiscale rilasciato dal negoziante è il mezzo più specifico e dettagliato per provare l'acquisto di beni di consumo, soprattutto se il documento descriva quel tipo di articoli ed il relativo prezzo corrisponda al valore del bene.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6, Ordinanza del 19 giugno 2015, n. 12800

Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione delle prove - In genere - Testimoniale e documentale - Esame dei documenti e delle deposizioni - Attendibilità dei testimoni - Scelta delle risultanze idonee a sorreggere la motivazione - Devoluzione al giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti
L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 24 maggio 2006, n. 12362