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Ok al gelato Champagner Sorbet se Champagne è l'ingrediente chiave

Un gelato può essere venduto con la denominazione «Champagner Sorbet» se ha, quale caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dallo Champagne. In tal caso la denominazione del prodotto non procura un indebito vantaggio legato alla denominazione di origine protetta “Champagne”. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza 20 dicembre 2017 causa C 393/16. La Cgue è intervenuta in una disputa tra il Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (l'associazione di produttori delle bollicine francesi) e la catena di supermercati tedesca Aldi Süd. Oggetto del contendere il gelato messo in commercio da Aldi dal 2012 con la denominazione “Champagner Sorbet” e che contiene il 12% di Champagne.
Secondo il Comitato francese, la distribuzione di tale sorbetto viola la denominazione di origine protetta (DOP) Champagne. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), investito di tale controversia si è rivolto alla Corte di giustizia perché la normativa Ue sulla tutela delle Dop.
La Corte ha constatato che il marchio “Champagner Sorbet”, è idoneo a ripercuotere sul prodotto gelato la notorietà della DOP “Champagne” e quindi a procurare un vantaggio derivante da tale notorietà. Tuttavia, tale utilizzo della denominazione “Champagner Sorbet” non procura un vantaggio indebito (e non costituisce quindi uno sfruttamento illecito della notorietà) della DOP “Champagne” se il prodotto di cui trattasi ha, quale caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dallo champagne. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli elementi di prova prodotti se tale ipotesi ricorra nel caso di specie. La Corte precisa al riguardo che la quantità di champagne contenuta nel sorbetto costituisce un criterio importante, ma non sufficiente.
Secondo la Corte se il sorbetto in esame non avesse, quale caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dallo champagne, si potrebbe anche ritenere che la denominazione “Champagner Sorbet” costituisca un'indicazione falsa o ingannevole. Mentre invece l'utilizzo diretto della Dop “Champagne” mediante la sua incorporazione nella denominazione del prodotto “derivato”, al fine di rivendicare apertamente una qualità gustativa ad essa connessa, non costituisce né un'usurpazione, né un'imitazione, né un'evocazione illecite ai sensi della normativa dell'Unione sulla protezione delle Dop.

Corte Ue – Sezione II –Sentenza 20 dicembre 2017 causa C 393/16

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