Penale

Deposito telematico perfezionato con la "ricevuta di consegna" (seconda Pec del gestore)

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 20626 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Quando si perfeziona il deposito telematico degli atti, in questo caso il ricorso in opposizione, ai fini del rispetto dei tempi? A questa domanda risponde la Corte di cassazione, sentenza n. 20262 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un uomo contro l'ordinanza del tribunale di Catania che aveva ritenuto inammissibile perché tardivo il suo ricorso contro il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Il decreto di rigetto era stato comunicato al legale domiciliatario il 13 novembre 2018 mentre il ricorso in opposizione era stato depositato il 4 dicembre 2018, dunque, secondo il tribunale, oltre il ventesimo giorno previsto dall'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

La IV Sezione penale, nell'accogliere il ricorso, chiarisce: «Il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, Dl n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della L. n. 228 del 2012, e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b) del D.L. n. 90 del 2014, convertito in L. n. 114 del 2014).

Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT, spiega la Suprema corte, genera quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la "Ricevuta di accettazione", attesta che l'invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario. La seconda, invece, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva.

La terza PEC attesta l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in Reginde; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB). La quarta PEC attesta, infine, l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.

Negli stessi termini si è espressa anche la sentenza n. 6743/2021 secondo cui "Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16-bis c. 7 del D.L. n. 179 del 2012, con la conseguenza che la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento a tale momento".

Ragione per cui, conclude la Corte, nel caso in esame, il ricorso in opposizione doveva ritenersi depositato il 3 dicembre 2018, data in cui il sistema aveva generato la PEC di accettazione e consegna del deposito. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Catania.

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