Penale

Illeciti amministrativi, la tenuità del fatto non solleva l'ente dalla responsabilità ex 231

Non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.): l'ambito di applicazione ai reati in materia di gestione dei rifiuti e agli illeciti amministrativi ex D.Lgs. 231/2001

di Andrea Puccio*

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. può essere applicata dai giudici anche nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti. Tuttavia, il proscioglimento della persona fisica con tale formula non comporta automaticamente anche l'assoluzione dell'ente imputato ex D.Lgs. 231/2001.



Come noto, nel 2015 è stata introdotta nel nostro ordinamento, all'art. 131 bis c.p., la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che consente di dichiarare non punibili i reati puniti con una pena detentiva che non superi i cinque anni, quando l'offesa sia di particolare tenuità e quando il comportamento non risulti abituale.

Quest'ultima limitazione alla fruizione dell'istituto, che può risultare di poco conto per la maggior parte dei reati, assume invece grande rilievo nell'ambito degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti, molti dei quali comunemente si realizzano tramite condotte plurime e reiterate.

Escludendo il delitto di traffico illecito di rifiuti (punito con la reclusione fino a sei anni), le fattispecie per le quali si può essere assolti per speciale tenuità del fatto sono, essenzialmente, le contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale (e.g. abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, gestione di rifiuti non autorizzata, discarica non autorizzata, violazione dell'A.I.A.).

Nella prassi, la sentenza ex art. 131 bis c.p. è stata più volte pronunciata nei procedimenti per il reato di attività di gestione di rifiuti senza autorizzazione, nelle ipotesi in cui è stato accertato che le condotte, oltre a non cagionare danno o pericolo per l'ambiente, non sono state reiterate.

Si pensi, ad esempio, ai procedimenti in cui viene contestato un singolo episodio di trasporto di rifiuti ferrosi in assenza della prescritta autorizzazione ( Cass., Sez. III Penale, n. 38752/2019; Cass., Sez. III Penale, n. 16607/2016 ), o al giudizio riguardante la collocazione sul manto stradale di macerie derivanti dalla demolizione di un fabbricato (Cass., Sez, III Penale, n. 4187/2016).

La causa di esclusione in parola non è, invece, riconosciuta nelle ipotesi in cui la condotta addebitata, anche se occasionale, ha posto in pericolo l'ambiente (da ultimo: Cass., Sezione III Penale, n. 37163/2020 , che ha ritenuto condivisibile la decisione del giudice di merito di non considerare di speciale tenuità un unico trasporto illecito di rifiuti pericolosi con potenzialità inquinante).

Chiarito ciò, ci si domanda se, in caso di assoluzione della persona fisica ex 131 bis c.p., venga anche meno la responsabilità dell'ente, imputato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso dall'autore non punibile.

Il quesito non trova una regolamentazione normativa, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore dell'istituto in esame, il quadro giuridico della responsabilità amministrativa degli enti è rimasto immutato. A causa di questa lacuna, sono state, pertanto, adottate dai giudici diverse soluzioni.

In estrema sintesi, secondo un primo indirizzo interpretativo, seguito da alcuni giudici di merito (tra cui Tribunale di Grosseto, sentenza del 7.3.2017; Tribunale di Trento, sentenza del 5.9.2018), la responsabilità dell'ente deve essere esclusa quando l'imputato viene assolto ex art. 131 bis c.p.

Secondo il contrapposto orientamento (allo stato maggioritario), invece, l'applicazione di questo istituto non esclude a priori la responsabilità dell'ente, ma neppure la afferma in via automatica, dovendo la stessa essere accertata in concreto (e.g. Cass., Sez. III Penale, n. 11518/2019 ).

In conclusione, allo stato attuale, pare potersi affermare che, in assenza di precisi indici normativi che prevedano l'applicabilità della causa di non punibilità ex 131 bis c.p. agli enti, la declaratoria di non punibilità con tale formula pronunciata nei confronti dell'autore di contravvenzioni in materia di gestione dei rifiuti non incida sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente.

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*Andrea Puccio Founding & Managing Partner Puccio - Penalisti Associati

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