Lavoro

Assolavoro: controllo del green pass solo a carico dell’azienda utilizzatrice

Non ci si trova di fronte a un contratto esterno che impone doppia verifica

di Matteo Prioschi

Ai lavoratori in somministrazione, il possesso del green pass dovrà essere verificato solo dall’azienda utilizzatrice e non dall’agenzia del lavoro. La circolare 9/2021 di Assolavoro interpreta così le disposizioni contenute nell’articolo 3, commi 2 e 4, del decreto legge 127/2021 in base alle quali i controlli nei confronti di lavoratori che accedono a luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, devono essere eseguiti oltre che dal responsabile del luogo di lavoro anche dai rispettivi datori di lavoro.

Nell’articolo pubblicato sul Focus allegato oggi al quotidiano, scritto e chiuso prima della pubblicazione della circolare di Assolavoro, viene suggerito alle agenzia per il lavoro di effettuare almeno dei controlli a campione sui dipendenti somministrati, oppure di delegare l’utilizzatore a farli in via esclusiva, per fuggire all’evidente paradosso di un doppio controllo scaturente dall’applicazione letterale del Dl.

Assolavoro propone una ricostruzione diversa: secondo la circolare, la verifica è solamente a carico dell’utilizzatore per una serie di considerazioni. Si ritiene che i somministrati non rientrino nella casistica dei “contratti esterni” (il Dl dice «anche sulla base di contratti esterni») e non sono tali perché, quando il lavoratore somministrato è in missione, viene trasferito per legge all’utilizzatore ogni potere dispositivo e di controllo e il lavoratore gode di parità di trattamento rispetto ai dipendenti diretti.

Viene evidenziato anche che l’esercizio del potere disciplinare si attiva «sempre ed esclusivamente su segnalazione dell’utilizzatore», anche se l’articolo 34, comma 6, del Ccnl, citato nella circolare, in merito alla contestazione fa riferimento all’agenzia quale datore di lavoro.

La somministrazione, inoltre,si differenzia dai contratti di appalto, nei quali direzione e controllo dei lavoratori restano in capo all’azienda appaltatrice (esempio di contratto esterno) e quindi se la somministrazione non è un contratto esterno, non c’è obbligo di doppio controllo del green pass.

Assolavoro ne conclude che le agenzie devono solo informare i lavoratori degli obblighi previsti dal Dl 127/2021, tra cui in primis quello di avere ed esibire il certificato al momento dell’accesso nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. E i locali dell’agenzia non sono «in via ordinaria» luogo di lavoro per il somministrato. Inoltre, dato che la verifica va fatta solo quando si accede ai luoghi di lavoro, un controllo preventivo in agenzia è considerato inutile o addirittura illegittimo.

Viene ritenuto a rischio di legittimità anche subordinare un’assunzione al possesso del green pass o verificarne il possesso in un momento precedente l’inizio della prestazione lavorativa e l’accesso al relativo luogo.

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