Penale

Utilizzabili i tabulati chiesti solo dal Pm

La Cassazione (sentenza 19890) chiarisce gli effetti dell'introduzione della disciplina transitoria del Dl 132/2021, che è intervenuto sul Codice della privacy

di Patrizia Maciocchi

Utilizzabili nei procedimenti penali pendenti al 30 settembre 2021, data di entrata in vigore della "Data retention" i tabulati telefonici, acquisiti su richiesta del solo Pm e non del giudice che procede se l'accertamento riguarda reati di particolare gravità. La Cassazione (sentenza 19890) chiarisce gli effetti dell'introduzione della disciplina transitoria del Dl 132/2021, che è intervenuto sul Codice della privacy. All'attenzione dei giudici di legittimità è la nuova disciplina che detta le regole per l'acquisizione e la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per lo svolgimento di indagini.

La vicenda

La Suprema corte respinge il ricorso contro la condanna per molestie di un uomo nei confronti del nuovo compagno della sua ex, reato così derubricato rispetto all'originale contestazione di stalking. Ad avviso della difesa la condanna era illegittima, perché basata su tabulati delle telefonate moleste, acquisiti dalla polizia giudiziaria su input del pubblico ministero e non del giudice competente. A supporto della tesi è citata la sentenza della Corte di giustizia, con la quale i giudici di Lussemburgo il 2 marzo 2021 (causa C-746/2018) avevano escluso l'utilizzabilità dei tabulati chiesti solo dal Pm.

Le motivazioni della decisione

La Suprema corte, pur chiarendo che i tabulati non erano l'unica fonte di prova, afferma la legittimità dell'utilizzo. La Corte di giustizia Ue, infatti, proprio con la sentenza citata, ha escluso la gravità dell'ingerenza sulla vita privata, se l'accesso ai dati del traffico è finalizzato solo all'identificazione dell'utente. L'uso è, in ogni caso, consentito nei procedimenti penali pendenti al 30 settembre 2021 per accertare reati di particolare gravità (con pena non inferiore ai tre anni) tra i quali rientra la molestia. La Cassazione (sentenza 1054/2022) proprio per supplire all'assenza di una disciplina intertemporale, aveva seguito il principio generale del tempus regit actum. Quindi i dati esterni di traffico già confluiti nel fascicolo, erano pienamente utilizzabili, mentre per quelli raccolti dal 30 settembre andava applicata la nuova disciplina.

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