Fusione: legittimazione attiva e passiva esclusiva della società incorporante per i rapporti giuridici dell'estinta
Società - Operazioni straordinarie - Fusione per incorporazione - Controversie - Rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata - Legittimazione attiva e passiva - Permanenza in via esclusiva in capo alla società incorporante - Sussistenza - Fondamento.
In tema di fusione per incorporazione, la legittimazione attiva e passiva spetta unicamente al soggetto incorporante essendosi la società incorporata estinta. Infatti, la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell’incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest’ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.
• Corte di cassazione, civile, sezione tributaria, Sentenza 9 agosto 2022 n. 24579
Società - Fusione - Estinzione della società incorporata - Successione universale della società incorporante nel patrimonio della incorporata.
L’operazione di fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante nell’intero patrimonio della incorporata, con il risultato che la incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la società incorporata.
• Corte di Cassazione, civile, sezioni Unite, sentenza 30 luglio 2021 n. 21970
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - In genere fusione societaria - Legittimazione in sede di impugnazione - Società incorporata - Persistenza - Fondamento - Successiva cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese - Legittimazione - Cessazione.
In tema di fusione, l'art. 2504-bis c.c. (come modif. dall'art. 6 del d.lgs. n. 6 del 2003) plasma una vicenda meramente modificativa-evolutiva della medesima compagine societaria, con conservazione delle proprie identità, garantendo la prosecuzione dei rapporti anche processuali, con legittimazione attiva e passiva della società incorporante o della nuova società, ma lasciando immutata analoga legittimazione attiva e passiva della società incorporata, senza dar luogo ad una successione "mortis causa" ed essendo impedita l'interruzione del processo. Nondimeno, laddove la società incorporata sia cancellata dal registro delle imprese, con conseguente sua estinzione, viene meno anche la sua legittimazione processuale.
• Corte di cassazione, civile, sezione tributaria, sentenza del 10 dicembre 2019 n. 32208
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