Amministrativo

Condomino petulante? Il questore può ammonirlo solo se aggressivo

Nessuna persecuzione all’amministratore se scrive ed interviene in assemblea

di Annarita D’Ambrosio, Roberta Zanino

Il condomino che invia copiosa corrispondenza all’amministratore, che interviene in continuazione nelle assemblee condominiali e che avvia numerose iniziative giudiziarie nei confronti dell’amministratore e dei condòmini rischia di diventare destinatario di un provvedimento di ammonimento da parte della Questura per atti persecutori ex articolo 612 bis Codice penale. Provvedimento che va però attentamente motivato perché non va emesso nei confronti di colui che risulti essere solo troppo insistente.

Ad un condomino era stato notificato da parte della Questura un provvedimento di ammonimento e cioè un avvertimento affinchè interrompesse la condotta molesta posta in essere nei confronti dell’amministratore di condominio, per evitare di rispondere del reato di stalking. Il condomino impugnava il provvedimento avanti al Tar Lazio deducendo che le condotte poste a fondamento del provvedimento costituivano in realtà legittimo esercizio di diritti e facoltà connessi alla qualità di condomino. La pronuncia del Tar Lazio 1684/2023 ha accolto il suo ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato.L’ammonimento, si spiega, intende evitare il ripetersi di eventi che danneggino il diritto alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità della persona. Anche all’ammonimento, scrivono i giudici amministrativi, deve applicarsi quindi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione prevedendo una precisa motivazione perché venga emesso.

Nel caso in esame le condotte contestate, pur se connotate da insistenza o petulanza, erano limitate all’ambito dei rapporti condominiali – in particolare tra amministratore e condomino dissenziente – non risultando dagli atti specifici comportamenti volti a determinare, direttamente nei confronti della persona che ha effettuato l’esposto (l’amministratore), uno degli eventi tipici della persecuzione. Rileva il Collegio che l’oggetto della pressante corrispondenza aveva sempre riguardato questioni condominiali, in particolare il riparto delle spese, così come i continui interventi posti in essere durante le assemblee condominiali.Quanto alle ulteriori iniziative giudiziarie ed extragiuiziarie, poste in essere nei confronti degli altri condòmini o dell’amministratratore, le stesse rientravano – come la stessa Questura ha ammesso – nell’ambito dei diritti e delle facoltà del condomino dissenziente e non risultavano poste in essere con modalità offensive o aggressive, risultando pertanto legittime.

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