Immobili

Spese future, legittimo accantonare somme

La decisione assembleare era stata impugnata da una condomina che la riteneva affetta da nullità

di Annarita D’Ambrosio

Legittima l’istituzione di un fondo cassa per far fronte ad eventuali spese condominiali future, da utilizzarsi «esclusivamente a seguito di approvazione di apposita delibera condominiale assembleare». Lo precisa la sentenza 1766/2022 del Tribunale di Salerno depositata il 18 maggio. La decisione assembleare era stata impugnata da una condomina che la riteneva affetta da nullità «per avere un oggetto giuridicamente impossibile, non determinato o determinabile».

Il fondo non aveva una destinazione precisa - scriveva la ricorrente- e pertanto era stato violato l’articolo 1135 Codice civile ai sensi del quale è vietata ogni anticipazione ultra annuale di contribuzione. I giudici campani non concordano.

Ricordando il carattere residuale dei casi di nullità delle deliberazioni assembleari, il Tribunale di Salerno nega che la decisione adottata all’unanimità, di istituire un fondo cassa, rappresentato dal 20% delle quote condominiali mensili, proporzionato alle tabelle millesimali approvate e da utilizzare esclusivamente previa delibera assembleare condominiale favorevole, sia affetta da nullità. Non esiste alcuna norma - scrivono i giudici campani - che vieti la costituzione di un fondo cassa condominiale per far fronte alle spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni, che rientra quindi tra i poteri dell’assemblea , se non vi è un espresso divieto imposto dalla legge o dal regolamento di condominio (tra le tante Cassazione 8167/1997). Perciò la delibera non è viziata anche perché il passaggio assembleare obbligatorio tutela le ragioni degli eventuali condòmini dissenzienti.

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