Civile

Start-up innovative, l'iscrizione non esclude il fallimento: sì alle verifiche giudiziali

L'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese non preclude la verifica giudiziale in sede prefallimentare. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 21152 depositata il 4 luglio

di Francesco Machina Grifeo

Start-up innovative soggette alle verifiche giudiziali in sede prefallimentare. La Corte di cassazione, sentenza n. 21152 depositata il 4 luglio, delimita l'area della non assoggettabilità a fallimento per questa particolare categoria di imprese. Diversamente opinando, spiega la decisione, la start-up innovativa assurgerebbe ad un unicum di assoluta impermeabilità dell'operato amministrativo al controllo giudiziario, nonostante vengano in rilievo diritti di terzi e interessi generali dell'ordinamento da tutelare. E, aggiunge, «ciò non accade nemmeno per l'impresa agricola».

La Suprema corte ha così accolto il ricorso di una Srl ribaltando la decisione della Corte d'appello di Trieste che invece, accogliendo il reclamo proposto dalla società in liquidazione, aveva revocato il fallimento ritenendola a esso non assoggettabile «in quanto iscritta come start-up innovativa nella relativa Sezione speciale del Registro delle imprese». Secondo i giudici del reclamo, dunque, l'iscrizione "automatica" di una start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base dell'autocertificazione del legale, è assistita da una "presunzione di veridicità" e quindi ne esclude la soggezione a fallimento (ferma restando l'accessibilità alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), risultando perciò preclusa la verifica, in sede prefallimentare, dell'effettivo possesso dei requisiti.

Al contrario per il Fallimento, attuale ricorrente, l'iscrizione della start-up innovativa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese è elemento necessario (a fini di pubblicità "costitutiva" o "normativa") ma privo di efficacia sanante della eventuale mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie, non surrogabile dalla semplice autocertificazione del legale rappresentante, per quanto accompagnata da una specifica responsabilità penale.

Una doglianza fatta propria dalla Prima sezione civile che pure ricorda come una "parte minoritaria" della giurisprudenza di merito effettivamente sostenga che il dato formale dell'iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese - e, specularmente, quello della sua cancellazione - costituirebbe in via esclusiva, esaurendolo, il presupposto della fruizione dei benefici di legge.

Per la Suprema corte, tuttavia, va privilegiata la lettura "meno formalistica e restrittiva" in base alla quale l'iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta una condizione certamente necessaria, ma non anche sufficiente a garantire l'applicazione della disciplina agevolata e, segnatamente, l'esonero dalla dichiarazione di fallimento, dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificamente preposta, l'effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare.

Per la Cassazione si deve dunque affermare la "piena compatibilità" tra il potere di controllo formale dell'Ufficio del registro delle imprese (sugli atti presentati a corredo della domanda di iscrizione di una start-up innovativa) e il più ampio sindacato di merito su quegli stessi atti che spetta all'autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda di fallimento della start-up medesima. È dunque destituita di fondamento la tesi che preclude la verifica giudiziale circa l'effettivo possesso dei requisiti della start-up innovativa regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, non avendo il controllo formale esercitato dall'Ufficio del registro delle imprese efficacia ostativa ad una valutazione di merito da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Mentre l'apparente antinomia - prosegue la decisione - tra le disposizioni degli articoli 25 e 31 del Dl n. 179 del 2012 che configurano, per un verso, la necessità di verificare una serie di requisiti sostanziali della start-up innovativa e, per altro verso, una sorta di automatismo iscrizionale, basato sull'autocertificazione del legale rappresentante della società interessata, «trova composizione nel principio di concomitanza (non escludente) tra un controllo di tipo formale, ai fini dell'iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese, rimesso all'autorità amministrativa, ed un vaglio di legittimità sostanziale, finalizzato alla verifica dell'esistenza della causa di esenzione da fallimento, rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria».

Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: «L'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall'art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start-up innovativa».

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