Civile

Codice della strada: la Pa deve produrre i documenti 10 giorni prima dell'udienza

In caso contrario - in funzione del termine perentorio del termine - l'Amministrazione perde automaticamente il contenzioso

di Giampaolo Piagnerelli

Nel procedimento innanzi al giudice di pace - per opposizione a sanzione amministrativa in relazione a violazioni del codice della strada - è previsto il termine perentorio per la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione di dieci giorni prima dell'udienza.

L'errore del tribunale. I Supremi giudici (ordinanza n. 32226/22) hanno censurato, così, la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, nonostante, la tardiva produzione di documenti della parte opposta (Prefettura), gli atti prodotti dalla stessa fossero tempestivi sul rilievo che nel procedimento innanzi al giudice di pace per opposizione a sanzione amministrativa in funzione di violazione del codice della strada, non è prevista alcuna preclusione alla produzione, a opera della pubblica amministrazione, di qualsivoglia documento.
La Cassazione così ha dato ragione ai ricorrenti, rilevando che per quanto riguarda le sanzioni per infrazioni del codice della strada vale l'articolo 416 cpc (Costituzione del convenuto) che sancisce per l'Amministrazione la perentorietà nella produzione dei documenti (a pena di inammissibilità) di almeno dieci giorni prima dell'udienza.
Gli Ermellini hanno evidenziato come nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la produzione di documenti da parte dell'amministrazione convenuta, è soggetta a un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notifica della violazione, possono essere depositati senza limitazioni temporali, mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'articolo 416 cpc, con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione.

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