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Sapore degli alimenti senza tutela del diritto d’autore

Il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d'autore. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia con la sentenza 13 novembre 2018 nella causa C 310/17 spiegando che il sapore di un alimento non può essere qualificato comw “opera”. Il caso si riferisce al formaggio olandese Heksenkaas spalmabile con panna ed erbe aromatiche, creato nel 2007 da un commerciante di prodotti ortofrutticoli e prodotti freschi i cui diritti di proprietà intellettuale sono attualmente detenuti dalla Levola, una società di diritto olandese, alla quale tale commerciante li ha ceduti.
Il contenzioso - Ha origine nel 2014, da quando la società olandese Smilde produce un alimento denominato ‘Witte Wievenkaas' per una catena di supermercati in Olanda. Considerando che la produzione e la vendita del ‘Witte Wievenkaas' violassero il suo diritto d'autore sul sapore dell''Heksenkaas', la Levola ha chiesto ai giudici olandesi di obbligare la Smilde e porre fine alla produzione e alla vendita di tale prodotto. La Levola sostiene, da un lato, che il sapore dell''Heksenkaas' costituisce un'opera tutelata dal diritto d'autore e, dall'altro, che il sapore del ‘Witte Wievenkaas' costituisce una riproduzione di tale opera.
Chiamato a pronunciarsi in sede di appello su tale controversia, la Corte d'appello di Arnhem-Leeuwarden ha chiesto alla Corte di giustizia se il sapore di un alimento possa beneficiare di tutela in forza della direttiva sul diritto d'autore.

La posizione della Cgue - I giudici europei hanno sottolineato che per essere tutelato dal diritto d'autore a norma della direttiva, il sapore di un alimento deve poter essere qualificato come ‘opera' ai sensi della norma Ue. Ciò presuppone che l'oggetto in questione costituisca una creazione intellettuale originale, richieda un'espressione di tale creazione intellettuale originale, dato che «sono le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali a poter costituire oggetto di tutela in virtù del diritto d'autore» In sostanza, occorre che ci sia una «sufficiente precisione e obiettività». Ebbene, la Corte ritiene che «non c'è possibilità di procedere a un'identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento».
«A differenza di un'opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, che è un'espressione precisa e obiettiva, l'identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili. Infatti, queste ultime dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l'ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato» indica la Corte. Inoltre, secondo i giudici Ue, non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, «procedere ad un'identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo».

Cgue – Sentenza 13 novembre 2018 causa C 310/17

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