Giustizia

No alla regolarizzazione contributiva per i tirocinanti degli Uffici giudiziari

Il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria di Via Arenula esclude il riconoscimento di qualsiasi regolarizzazione contributiva oltre che delle differenze retributive ai tirocinanti poiché non è stato instaurato nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo

di Marina Crisafi

Non spetta alcuna regolarizzazione contributiva né tantomeno il riconoscimento delle differenze retributive ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari. Lo ha chiarito il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, con nota dell'11 gennaio 2023, a fronte delle diverse richieste pervenute da parte sia di alcuni tirocinanti che di soggetti aderenti ad attività formative negli uffici giudiziari.

Nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo
Anzitutto, premette il DOG Giustizia, l'amministrazione ha assunto esclusivamente la titolarità dei tirocini (ex articolo 37, co. 11, del Dl n. 98/2011 convertito con legge n. 111/2011 e ss.mm.ii.), attività formative il cui svolgimento "non ha determinato l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il Ministero della Giustizia e/o con l'Ufficio Giudiziario interessato (e neppure l'assunzione di obblighi di natura previdenziale in capo all'Amministrazione), come chiaramente esplicitato nelle schede progetto sottoscritte da ciascun tirocinante".

L'uso dello strumento "convenzionale"
Inoltre, chiarisce ancora il ministero, iniziative formative ulteriori svoltesi o protrattesi negli anni successivi e con enti promotori diversi (come Regioni, Province, Università, ecc.) sono da ritenere del tutto aliene rispetto ai tirocini formativi, patrocinati da via Arenula.
E quand'anche possa essere stato utilizzato lo strumento "convenzionale", rincara il DOG, per lo stesso è in ogni caso necessaria una preventiva autorizzazione, a pena di inefficacia, ad opera del Ministero della Giustizia che può essere concessa soltanto al ricorrere di determinate condizioni, tra cui:
• l'assenza di alcun onere, anche indiretto, a carico del bilancio del dicastero;
• l'assunzione da parte dell'altra amministrazione pubblica che mette a disposizione il personale dell'obbligo della copertura assicurativa INAIL, nonché quello della responsabilità civile verso terzi;
• a previsione espressa che, dallo svolgimento delle attività stabilite nella convenzione, non possa derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione, nonché la durata massima di utilizzo del personale, non superiore ad un anno.

Riconoscimento delle differenze retributive
Analogo il diniego sul riconoscimento delle differenze retributive, in ordine alle quali, precisa la nota, nel corso dello svolgimento dei tirocini ministeriali, i tirocinanti "hanno percepito esclusivamente un'indennità per la partecipazione alle attività di formazione e non una retribuzione che costituisce invece il corrispettivo della prestazione fornita da colui che assume lo status giuridico di lavoratore".

Prospettive assunzionali e titoli
Del resto, conclude il DOG, confermando la risposta negativa alle istanze ricevute, negli stessi termini si è espressa anche l'Inps, destinataria anch'essa delle richieste di cui in oggetto, sostenendo che "per tali tipologie di attività non è previsto infatti nemmeno il versamento della contribuzione figurativa valida ai soli fini del diritto a pensione".
Non sono mancate comunque, chiosa la nota, per coloro che hanno espletato i tirocini presso gli Uffici giudiziari, "specifiche prospettive assunzionali secondo i canali ordinari (e costituzionalmente imposti) delle procedure concorsuali, che hanno in concreto, per norma primaria e per la lex specialis contenuta nel bando, avuto in adeguata considerazione il bagaglio curricolare precedentemente acquisito".

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