Civile

Accertamento standardizzato legittimo solo se al contribuente sono chiare le motivazioni

Gli standard e gli studi di settore da soli non sono in grado di ricostruire con precisione i ricavi del contribuent

di Giampaolo Piagnerelli

Nell'accertamento con parametri e studi di settore l'amministrazione deve necessariamente tenere presenti gli elementi dedotti dal contribuente nell'ambito del contraddittorio obbligatorio. In caso contrario, specifica la Cassazione (ordinanza n. 12017/22), il Fisco commetterebbe un errore procedurale con relativo punto a favore del cittadino che non saprebbe come difendersi dalla pretesa impositiva.

Il requisito della motivazione
Quindi in materia di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore è necessario che la motivazione di un atto di accertamento di tale tipo debba dare ragione - a seguito dell'obbligatorio espletamento del contraddittorio con il contribuente - dell'adeguamento dei risultati restituiti dalla mera applicazione di quei parametri alla specifica realtà reddittuale del contribuente. Va aggiunto che i parametri rappresentano dei dati piuttosto "grezzi" che necessitano di una contestualizzazione al singolo caso. Gli studi di settore, invece, si considerano strumento più raffinato in quanto considerano una serie di elementi che possono definire con maggiore precisione i ricavi dall'attività svolta. La sentenza richiama poi l'orientamento dell'ordinanza n. 30370/17 secondo cui in tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, soprattutto quando si faccia riferimento a un'elaborazione statistica su specifici parametri di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui richiamati parametri.

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