Amministrativo

Scuola, calcio, vaccini e processi: le regole Covid di Tar e Consiglio di Stato

Una serie di recentissime decisioni delimitano i confini dei provvedimenti amministrativi leciti in pandemia

di Francesco Machina Grifeo

Giustizia amministrativa in prima linea nella interpretazione ed applicazione dei provvedimenti amministrativi in materia di limitazioni conseguenti alla pandemia da Covid-19. Con una serie di recentissime decisioni cautelari, prese in via d'urgenza, infatti, i Tar e il Consiglio di Stato hanno fornito la linea su: apertura delle scuole, bocciando l'ordinanza di chiusura della Campania; vaccinazione: non c'è un diritto a scegliere Pfizer per la prima dose; calcio professionistico: va sospesa l'ordinanza Asl che mette in quarantena tutta la squadra a fronte di 11 casi di positività. E infine sulla trattazione da remoto della causa: non basta il rischio di contagio conseguente alla trasferta aerea per spostarsi dalla Sicilia.

Con il decreto del 10 gennaio 2022 (Pres. Volpe), la Sez. VI del Consiglio di Stato ha dunque chiarito che non può essere accolta l'istanza di trattazione da remoto della causa portata in udienza, con la sola motivazione dell'"elevato rischio manifestatosi nei giorni immediatamente precedenti l'udienza" del 13 gennaio 2022 e in relazione "allo spostamento con trasferta aerea dei difensori, tutti residenti in Sicilia", non sussistendo né le "situazioni eccezionali" né "i provvedimenti assunti dalla pubblica autorità" a cui si riferisce l'art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126 del 2021, come modificato dall'art. 16, comma 5, d.l. n. 228 del 2021.

Ma una interpretazione restrittiva della possibilità di ricorrere al processo a distanza a causa dell'emergenza sanitaria, era arrivata già nei giorni scorsi dalla Cga che con il decreto del 5 gennaio 2022, n. 2 (Pres. De Nictolis), aveva stabilito che non è possibile accogliere l'istanza semplicemente per ragioni prudenziali legate alla pandemia, essendo invece sempre necessari documentati e oggettivi impedimenti dei singoli a partecipare all'udienza.

Il Tar Friuli Venezia Giulia, decreto 8 gennaio 2022 n. 1 (Pres. Settesoldi) ha invece affermato che va sospeso il provvedimento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale che, accertato che nel Gruppo Squadra dell'Udinese Calcio si sono verificati 11 casi di positività al Covid, ha disposto anche il divieto di esercitare sport di squadra di contatto dal 5 al 9 gennaio 2022 per tutti gli atleti, e cioè sia per quelli sottoposti al (mero) regime di autosorveglianza, sia per quelli eventualmente sottoposti a quarantena, e, in questo modo, non ha consentito alla squadra di "mettersi in bolla" come previsto dalla circolare del 18 giugno 2020 del Ministero della Salute.

Il decreto ha motivato le esigenze cautelari col fatto che il provvedimento impugnato, nella misura in cui comporta il divieto di esercitare sport di squadra "tanto ai soggetti in quarantena quanto a quelli in autosorveglianza", mette la Società Udinese Calcio, che stando a quanto ha comunicato alla Lega ha vaccinato con la terza dose tutta la rosa in data 23 dicembre 2021, nella impossibilità di prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 e il 9 gennaio 2022.

La decisione ha infatti chiarito che non sussiste un automatico pericolo di danno alla salute pubblica, data la perdurante efficacia della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 la quale ha previsto, con specifico riferimento alle attività sportive, che, nel caso di quarantena dell'intero "Gruppo Squadra" per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l'intero gruppo possa essere posto "in bolla" e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara.

Il Tar Bologna, sez. II, decreto datato 10 gennaio 2022 n. 7 (Pres. Migliozzi), ha invece affermato che non esiste un diritto di opzione del cittadino che lo metta in condizioni di scegliere quale vaccino farsi somministrare come prima dose. Ragion per cui non si può chiedere al Tribunale di ordinare all'azienda sanitaria di iniettare Pfizer al posto di Moderna.

Infine, il caso più politico: la decisione del Tar Campania, decreto n. 90 del 10 gennaio (Maria Abbruzzese) che ha sospeso l'ordinanza dell'8 gennaio n. 1 del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che aveva rinviato al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Per il Tar essa è "palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria". Incidendo "in maniera così evidentemente impattante sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico". La trattazione collegiale è stata fissata nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022. La Sezione ha anche accolto l'istanza cautelare presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute e, contestualmente sospeso, anche in questo caso l'ordinanza della Regione Campania.

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