Professione e Mercato

Compensi avvocato liquidati dal giudice di pace

Per le cause svolte di fronte a sé, il giudice di pace è "parificato" al "collegio" secondo la Cassazione riguardo alla competenza in tema di onorari e diritti di avvocato

di Marina Crisafi

E' il giudice di pace a liquidare i compensi all'avvocato per le cause svolte innanzi a sé lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione (ordinanza n. 30774/2022) accogliendo ilo ricorso del cliente avverso i propri legali.

La vicenda
Nella vicenda, due avvocati chiedevano al Tribunale di Nocera Inferiore di liquidare il compenso maturato per l'attività difensiva stragiudiziale e giudiziale svolta a favore del proprio assistito.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza proposta dal convenuto e, decidendo la causa nel merito, liquidava il compenso condannando il ricorrente a corrispondere le somme stabilite.
A dire del tribunale infatti, anche se l'attività giudiziale prestata dai due attori si era svolta innanzi al giudice di pace di Nocera inferiore, l'articolo 14 del Dlgs n. 150/2011 nel precisare al comma 2 che "il tribunale decide in composizione collegiale" intende che la competenza funzionale per i procedimenti aventi ad oggetto prestazioni svolte innanzi magistrato onorario appartenga necessariamente al tribunale e non all'ufficio del giudice di pace, privo di organi collegiali.

Il ricorso
Il cliente non ci sta e lamenta "violazione dell'articolo 14 del Dlgs n. 150/2011" perché ai sensi dell'articolo 14 "l'unico ufficio giudiziario competente a conoscere delle controversie in tema di onorari e diritti di avvocato è quello (di merito) adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera". Invero, nel caso di specie, l'attività giudiziale degli avvocati si era esaurita dopo due fasi del processo incardinato innanzi al Giudice di pace di Nocera Inferiore.

La decisione
La Cassazione ritiene il ricorso fondato.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 delDlgs n. 150/2011, premette il Palazzaccio, "è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera; il tribunale decide in composizione collegiale".
La prima parte della disposizione indica l'ufficio competente, mentre la seconda proposizione riguarda la composizione che tale ufficio deve assumere ove si tratti del tribunale; "diversamente interpretate - spiegano quindi gli Ermellini - le due proposizioni sarebbero tra loro configgenti in quanto la regola della competenza funzionale dell'ufficio di merito ove l'avvocato ha prestato la propria opera sarebbe esclusa per un ufficio di merito, quello del giudice di pace, deroga che avrebbe dovuto essere espressa, non potendo essere desunta in via interpretativa da una disposizione che disciplina la composizione (e non la competenza) di uno specifico ufficio giudiziario".
Una conclusione del resto in linea con quanto stabilito dalla Consulta (decisione n. 65/2014) e fatta propria dalle Sezioni Unite (Cassazione, SU, n. 4247/2020), che hanno osservato come "la competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi relativi a controversie decise da tale giudice debba considerarsi esistente anche in assenza di collegialità".
Per cui, ricorso accolto e dichiarata la competenza del Giudice di pace di Nocera Inferiore, davanti al quale vengono rimesse le parti nei termini di legge.

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