Civile

Prospetto Ops incompleto, la prescrizione decorre dalla chiusura offerta

Il termine non scatta con l'approvazione da parte di Consob. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 6295 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

La pubblicazione di un prospetto relativo ad una Ops non veritiero o incompleto costituisce un illecito permanente. Ne consegue che il momento da cui decorre la prescrizione quinquennale non è quello dell'approvazione Consob ma quello della pubblicazione o, se non coincidente, quello della chiusura dell'offerta. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 6295 depositata oggi, accogliendo il ricorso della Commissione contro la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato prescritto il diritto a riscuotere le sanzioni irrogate a due manager del Monte dei Paschi (25mila euro a testa). La questione riguardava la mancata disclosure nel prospetto informativo dell'Ops per l'acquisto di Banca Antonveneta, dal Banco Santander, degli strumenti derivati sottostanti TROR, sottoscritti dalla fondazione MPS.

Le date salienti sono: l'approvazione del prospetto Consob il 23 aprile 2008, la pubblicazione e la conseguente offerta dei titoli dal 28 aprile al 19 maggio 2008, la successiva chiusura dell'offerta in borsa dei titoli inoptati in data 28/30 maggio 2008. Siccome per la CdA il momento consumativo doveva individuarsi nel momento di approvazione del prospetto, alla data di notifica della contestazione - 29 aprile 2013 -, sarebbe decorso il termine di cinque anni. Per la Consob, viceversa, il dies a quo coincide con la chiusura dell'offerta al pubblico.

Il destinatario del prospetto, spiega la II Sezione civile, è il pubblico degli investitori "cui sono dirette in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti". Dunque, ciò che l'illecito sanziona non è l'aver indotto in errore la Consob nell'approvazione del prospetto presupposto per la sua pubblicazione, ma nell'aver pubblicato un prospetto non veritiero tale da indurre in errore l'investitore sull'effettiva convenienza dell'offerta.

In altri termini la norma non è posta a tutela della attività di controllo e vigilanza della Consob nell'approvazione del prospetto, quanto piuttosto a porre l'investitore o sottoscrittore nelle condizioni ottimali per valutare la convenienza dell'offerta. L'approvazione del prospetto da parte della Consob costituisce un'attività strumentale alla tutela dell'investitore fine ultimo a presidio del quale è posta l'esigenza di trasparenza sottesa alla norma in esame. Ne consegue che il momento di consumazione dell'illecito non è quello della approvazione del prospetto mancante di informazioni rilevanti ma quello della sua pubblicazione.

La Corte d'Appello di Firenze, prosegue la Cassazione, compie un ulteriore errore in quanto afferma che l'illecito in esame ha natura di illecito istantaneo che si consuma definitivamente con il compimento della condotta. Invece, "si tratta di un illecito permanente, in quanto gli effetti della pubblicazione di un prospetto carente di informazioni rilevanti perdurano anche dopo tale momento e cessano solo con la chiusura dell'offerta medesima".

La previsione, infatti, tutela l'investitore fino alla chiusura dell'offerta e il fatto che sia previsto, ai sensi del comma 7 dell'art. 94 TUF, un obbligo di dare conto di fatti sopravvenuti con un supplemento di prospetto conferma che l'illecito perdura fino alla chiusura dell'offerta. E tale obbligo vale, a maggior ragione, per le informazioni rilevanti omesse sin dalla fase di approvazione, sicché risulta evidente che, in un caso come quello in esame, la condotta illecita si protrae fino alla chiusura dell'offerta.

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