Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e soggetto destinatario della comunicazione di invito al procedimento disposto in corso di causa; (ii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda e giudizio di appello; (iii) negoziazione assistita, ambito applicativo e procedure concorsuali; (iv) mediazione obbligatoria, domanda di mediazione e competenza territoriale degli organismi; (v) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e rappresentanza della parte nel procedimento; (vi) controversie tra organismi di telecomunicazioni ed utenti ed ambito applicativo del tentativo obbligatorio di conciliazione; (vii) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

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A.D.R.- I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Messina, Sezione II civile, sentenza 26 aprile 2023, n. 804
La sentenza afferma che, ove il giudice abbia disposto in corso di causa l’esperimento della procedura di mediazione assegnando alla parte onerata il termine per la presentazione della domanda, deve essere ritenuta valida ed efficace la notifica della comunicazione di avvio della mediazione effettuata da quest’ultima direttamente al domicilio della controparte, anziché al difensore.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Venezia, Sezione I civile, sentenza 15 maggio 2023, n. 1062
La pronuncia riafferma che, ove l’improcedibilità della domanda giudiziale non sia stata eccepita o rilevata tempestivamente nel giudizio di primo grado, nel giudizio di appello il giudice può ma non deve disporre la mediazione, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010, costituendo in sede di gravame l’esperimento della mediazione condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice medesimo, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del predetto D.lgs. n. 28 del 2010.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Palermo, Sezione IV civile, sentenza 25 maggio 2023, n. 2541
La decisione rimarca che non è soggetta alla procedura della negoziazione assistita a pena di improcedibilità la domanda con la quale la curatela fallimentare di una società agisca in giudizio, ai sensi dell’art. 167, comma 2, della legge fallimentare, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla predetta società in sede di concordato preventivo senza l’autorizzazione degli organi della procedura, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento degli importi ricevuti.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Perugia, Sezione civile, sentenza 30 maggio 2023, n. 386
La sentenza ribadisce che la presentazione di una domanda di mediazione presso la sede di un organismo sito in un luogo diverso da quello del giudice competente a decidere la controversia non produce effetti e non è pertanto idonea a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione II civile, sentenza 31 maggio 2023, n. 859
La pronuncia rimarca che il mancato conferimento ad opera della parte onerata al difensore di una procura speciale notarile rende non esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, rilevabile anche in via officiosa dal giudice, con conseguente statuizione di improcedibilità della domanda giudiziale.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI - Tribunale di Potenza, Sezione civile, sentenza 31 maggio 2023, n. 689
La decisione afferma che non è soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nel settore delle telecomunicazioni la domanda con la quale l’utente chieda la condanna del gestore del servizio di telefonia alla restituzione della somma indebitamente prelevata dopo la disdetta del contratto di telefonia e, in via subordinata il risarcimento del danno non patrimoniale subito.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 1° giugno 2023, n. 8749
La sentenza rimarca che, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, la mancata partecipazione al procedimento del debitore opponente non determina l’improcedibilità dell’opposizione medesima.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda - Procedimento esperito dalla parte onerata dal giudice in corso di causa - Comunicazione della domanda di mediazione - Invio al domicilio della parte - Validità ed efficacia - Fondamento - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari.  (Dlgs, n. 28/2010, articoli 4, 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l’intero impianto del D.lgs. n. 28 del 2010 è volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto. A tal fine, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti medesime dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra quest’ultime ed il mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambi i litiganti. Ne consegue che, ove il giudice abbia disposto in corso di causa l’esperimento della procedura di mediazione, assegnando alla parte onerata il termine per la presentazione della domanda, deve essere ritenuta valida ed efficace la notifica della comunicazione di avvio della mediazione effettuata da quest’ultima direttamente al domicilio della controparte, anziché al difensore costituito, in quanto il predetto D.lgs. n. 28 del 2010 non prevede in alcuna sua parte la necessità di notificare la domanda a quest’ultimo, essendo necessario, invece, che l’atto sia portato a conoscenza proprio della parte (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, nel rigettare l’opposizione, ha ritenuto destituita di fondamento l’eccezione d’improcedibilità della domanda monitoria sollevata dagli opponenti per omessa notifica dell’avviso di convocazione al nuovo procuratore costituito, avendo la banca opposta dato prova di aver effettuato la notifica della convocazione per il primo incontro di mediazione alle parti personalmente, producendo altresì il verbale di esito negativo per assenza di quest’ultime).
Tribunale di Messina, Sezione II civile, sentenza 26 aprile 2023, n. 804 - Giudice Caleca

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda - Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione - Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado - Omissione - Obbligatorietà della mediazione in appello - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. ( Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale, nel rigettare il gravame con conferma della sentenza impugnata, ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione con cui parte appellante aveva dedotto la nullità della predetta sentenza per mancato esperimento ad impulso dell’appellata della mediazione obbligatoria in violazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs n. 28/2010; infatti, nella circostanza, nel corso della prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non avendo il procuratore comparso per le opponenti sollevato l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della conciliazione, e non essendo stata l’improcedibilità medesima neppure rilevata d’ufficio dal giudice, le odierne appellanti non possono ormai che ritenersi decadute dalla facoltà di sollevare l’eccezione predetta). (Riferimenti giurisprudenziali: sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Corte di Appello di Venezia, Sezione I civile, sentenza 15 maggio 2023, n. 1062 - Presidente Passarelli - Relatore Valle

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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità della domanda - Ambito applicativo - Procedure concorsuali - Società ammessa alla procedura di concordato preventivo e poi dichiarata fallita - Azione di inefficacia dei pagamenti ex art. 167, comma 2, del regio decreto n. 267/1942 - Assoggettamento a negoziazione assistita - Obbligatorietà - Esclusione. (Rd, n. 267/1942, articolo 167; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, non è soggetta alla procedura conciliativa a pena di improcedibilità la domanda con la quale la curatela fallimentare di una società agisca in giudizio, ai sensi dell’articolo 167, comma secondo, della legge fallimentare, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla predetta società in sede di concordato preventivo senza l’autorizzazione degli organi della procedura, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento degli importi ricevuti (Nel caso di specie, il giudice adito, nell’accogliere la domanda, ha disatteso l’eccezione d’improcedibilità della stessa sollevata dalla difesa di uno dei convenuti per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita in asserita violazione della norma contenuta nell’articolo 3 del decreto-legge n. 132/2014, poi convertito nella legge n. 164/2014).
Tribunale di Palermo, Sezione IV civile, sentenza 25 maggio 2023, n. 2541 - Giudice Lupo

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Domanda di mediazione - Competenza per territorio degli organismi di mediazione - Presentazione della domanda presso un organismo territorialmente incompetente - Inefficacia - Conseguenze - Improcedibilità della domanda giudiziale - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l’articolo 4 del D.lgs. n. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione debba essere presentata “… mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia …”; di conseguenza l’organismo di mediazione cui accedere in fase conciliativa è esclusivamente quello individuato secondo le regole processuali sulla competenza: da ciò discende che l’instaurazione del procedimento di mediazione presso la sede di un organismo sito in un luogo diverso da quello del giudice competente a decidere la controversia non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale, nel ribadire  l’enunciato principio, ritenendo di conseguenza sul punto incensurabile la decisione gravata, ha poi comunque disposto d’ufficio in parziale accoglimento dell’appello la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto per effetto del mutato orientamento giurisprudenziale prodottosi “medio tempore” in ragione dell’intervenuta pronuncia n. 19596/2020 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, costituiva comunque onere dell’appellata banca, in veste di creditore opposto, esperire, a pena d’improcedibilità, il tentativo obbligatorio di conciliazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Corte di Appello di Perugia, Sezione civile, sentenza 30 maggio 2023, n. 386 - Presidente Pierucci - Relatore Altrui

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parti - Partecipazione al procedimento - Rappresentanza - Procura al difensore - Caratteri - Procura speciale notarile - Necessità - Violazione - Conseguenze - Improcedibilità della domanda giudiziale - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cpc, articoli 83 e 658; Cc, articolo 1393; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’articolo 5, comma 1-bis, del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un procedimento di intimazione di sfratto per morosità, il giudice adito ha dichiarato d’ufficio improcedibile la domanda proposta dalla parte intimante per non essere stato esperito il procedimento di mediazione pur ritualmente disposto in corso di causa con ordinanza: infatti, per quest’ultima, quale parte onerata dell’incombente, aveva partecipato al procedimento il solo difensore, quale rappresentante sostanziale, non munito tuttavia di procura speciale notarile). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione II civile, sentenza 31 maggio 2023, n. 859 - Giudice Colucci

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Procedimento civile - Conciliazione - Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni - Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Ambito applicativo - Contratto di telefonia - Disdetta da parte dell’utente - Domanda di restituzione di somme indebitamente prelevate dal gestore dopo lo scioglimento del contratto - Esperimento del tentativo conciliativo - Obbligatorietà - Esclusione. (Cc, articoli 2033 e 2059;Legge, n. 249/1997, articolo 1)
In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dal regolamento di procedura allegato alla Delibera 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non è previsto indistintamente per tutte le liti, ma solo per quelle traenti titolo in una disposizione in materia di telecomunicazione posta a protezione dell’utente. Ne consegue che non è soggetta al predetto tentativo di conciliazione la domanda con la quale l’utente medesimo chieda la condanna del gestore del servizio di telefonia alla restituzione della somma indebitamente prelevata dal conto corrente dopo la disdetta del contratto di telefonia e, in via subordinata il risarcimento del danno non patrimoniale subito (Nel caso di specie, nel rigettare l’appello proposto dal gestore telefonico, con conferma della sentenza impugnata, la quale aveva accolto la domanda attorea, il giudice del gravame ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione con cui quest’ultimo aveva censurato l’omessa declaratoria di improcedibilità da parte del giudice di prime cure della domanda in quanto non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom competente per territorio).
Tribunale di Potenza, Sezione civile, sentenza 31 maggio 2023, n. 689 - Giudice Gesummaria

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Parte onerata dell’incombente - Creditore opposto - Conseguenze - Mancata partecipazione del debitore opponente al procedimento di mediazione - Improcedibilità del giudizio di opposizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di oneri condominiali. (Cpc, articoli 633 e 645; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, pur potendo implicare la mancata partecipazione personale della parte alla procedura il mancato assolvimento della condizione di procedibilità, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo tale condizione di procedibilità riguarda non già l’opposizione a decreto ingiuntivo, ma la domanda monitoria, con la conseguenza che l’onere dell’introduzione della procedura incombe non già sull’opponente ma sull’opposto, dovendosi verificare al riguardo se quest’ultimo e non l’opponente medesimo abbia o meno effettivamente partecipato alla procedura personalmente o mediante procura speciale rilasciata al difensore (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di oneri condominiali, il giudice d’appello, nel confermare la sentenza impugnata che aveva accolto l’opposizione proposta dalla condomina appellata, ha ritenuto infondato anche il motivo d’impugnazione con cui il Condominio appellante aveva censurato l’operato del giudice di prime cure per avere lo stesso erroneamente ritenuto procedibile l’opposizione predetta nonostante l’incontestata mancata comparizione personale di parte opponente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 1° giugno 2023, n. 8749 - Giudice Corbo

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