Rassegne di Giurisprudenza

Stipula del preliminare di vendita per la cessione di un garage e grotta comunale annessa

a cura della Redazione Diritto

Contratto di vendita - Contratto preliminare - Cessione del garage e della grotta comunale - Nessun pagamento spese per la sdemanializzazione - Inadempimento dell'obbligo di trasferimento della proprietà - Risoluzione del contratto
I promittenti venditori non avevano provato di aver svolto le attività necessarie per la sdemanializzazione della grotta comunale annessa al locale garage, consistenti nel pagamento delle spese per la sdemanializzazione e di tutto quanto occorrente per l'accatastamento. Inoltre, i promittenti venditori non produssero la documentazione necessaria per il trasferimento, né provarono di aver svolto tempestivamente le attività necessarie per il completamento della procedura di vendita, nonostante fosse stato fissato il termine di due anni per la stipula del contratto definitivo. Pertanto, tale comportamento integrava un grave inadempimento dell'obbligo di trasferimento della proprietà del terzo sì da legittimare la risoluzione del contratto.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 21 giugno 2022, n. 19932

Vendita - Singole specie di vendita - Di cosa altrui - In genere - Contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un bene parzialmente altrui - Disciplina di cui agli artt. 1478 e 1480 cod. civ. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Validità del preliminare e suo assoggettamento al regime risolutorio
Al contratto preliminare di compravendita di cosa parzialmente altrui (nella specie, un fondo indiviso) si adatta la disciplina prevista dagli artt. 1478 e 1480 cod. civ., con la conseguenza che il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario acquirente anche di quella rimanente, o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente, oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione definitiva. Ne consegue che un siffatto contratto preliminare è valido, benché insuscettibile di esecuzione in forma specifica per via giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., e rimane assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 29 dicembre 2010, n. 26367

VENDITA - Promessa di vendita - Cosa parzialmente altrui - Validità del contratto - Articolo 2932 del Cc - Inapplicabilità (Cc, articoli 1351, 1453, 1478, 1479 e 2932)
Il contratto preliminare di compravendita di cosa parzialmente altrui è valido, benché insuscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del Cc e obbliga il promittente venditore, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento, al promissario acquirente, anche di quella rimanente (o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente, oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione definitiva), rimanendo tale contratto assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento della obbligazione assunta dal promittente venditore.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 4 settembre 2017, n. 20701