Penale

Sottrazione fraudolenta con la finta separazione

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Si amplia la portata del reato di sottrazione fraudolenta: dopo il fondo patrimoniale, la scissione societaria e la cessione di azienda, anche la separazione consensuale dei coniugi può integrare il delitto. È quanto emerge dalla sentenza 32504/2018 della Cassazione del 16 luglio scorso.

Nella vicenda a base della decisione un contribuente nell’ambito di un accordo di separazione aveva trasferito un immobile di sua proprietà alle figlie minori a titolo di contributo del loro mantenimento.

L’amministrazione finanziaria dubitava della separazione sia sulla base dei contenuti risultanti dai profili di Facebook, sia per il fatto che sulla cassetta postale di un coniuge apparivano entrambi i nominativi.

Poiché la separazione era successiva alla notifica di un avviso di accertamento con il quale era ipotizzato il reato di dichiarazione infedele, l’Ufficio segnalava alla Procura anche l’ipotesi del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il Gip del Tribunale ordinava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme di denaro e di immobili per equivalente al profitto dei reati. La misura era confermata anche in sede di riesame.

L’indagato ricorreva così in Cassazione eccependo tra gli altri, anche un vizio di motivazione della sentenza per il reato di sottrazione fraudolenta. Il ricorrente e la moglie, infatti, erano effettivamente separati e residenti in comuni diversi. Nessuna indicazione contraria poteva desumersi dai profili di Facebook, estratti peraltro dai funzionari dell’Agenzia delle entrate e non da organi investigativi, tanto meno dalla circostanza che il nome appariva sulla cassetta postale dell’altro coniuge. La separazione consensuale omologata ed i relativi accordi non possono essere simulati, con la conseguenza che ai fini del delitto manca la fraudolenza che nemmeno può ravvisarsi nell’epoca in cui tale separazione è stata attuata. Inoltre, il contribuente aveva tentato la procedura di accertamento con adesione e nessun atto coattivo per il recupero del credito era stato avviato.

I giudici di legittimità, respingendo il ricorso, hanno ricordato che la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri beni, così pregiudicando la possibile azione dell’Erario per il recupero delle somme. La condotta di alienazione simulata, alternativa agli atti fraudolenti, è attuata quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente alla effettiva volontà dei contraenti.

Sicuramente, nell’alienazione simulata rientrano anche i trasferimenti a titolo gratuito, poiché la norma non pone limiti in tal senso.

L’atto fraudolento invece è il comportamento idoneo a rappresentare a terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero.

In sintesi, la Cassazione ha affermato che il reato può essere integrato con ogni atto di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle ragioni creditorie dell’Erario.

Con riferimento all’accordo di separazione, la Suprema Corte ha rilevato che la giurisprudenza civile in materia lo ha ritenuto non impugnabile per simulazione. Peraltro, i coniugi possono, senza l’intervento del giudice, far cessare gli effetti della sentenza con comportamenti univoci, incompatibili con lo stato di separazione.

La Cassazione ha così rilevato che il ripristino della comunione di vita e d’intenti materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale, fa venir meno gli effetti della separazione. In tale contesto, l’omologa, essendo venuti meno gli originari intenti di divisione, diventa improduttiva di effetti e non è vincolante per i coniugi per gli obblighi patrimoniali assunti.

La sussistenza della fraudolenza, secondo i giudici, era quindi riconducibile all’evidente dissociazione tra la realtà documentata con la separazione e quella effettiva, ossia l’unione dei coniugi.

Corte di cassazione – sentenza 32504/2018 della Cassazione

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