Responsabilità

Vaccini "raccomandati" (ma non obbligatori), la Consulta decide sull'indennizzo

La Corte costituzionale nella camera di consiglio di domani, mercoledì 19 aprile, esaminerà la questione di legittimità costituzionale della legge 210/92 con riguardo alla vaccinazione antimeningococcica

di Francesco Machina Grifeo

La Corte costituzionale nella camera di consiglio di domani, mercoledì 19 aprile, esaminerà la questione di legittimità costituzionale riguardante l'articolo 1 della legge numero 210 del 1992 concernente l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, a causa di una vaccinazione antimeningococcica, non obbligatoria ma raccomandata.

La questione sollevata dalla Corte di cassazione, sentenza n. 17441/2022, riguarda la vaccinazione antimeningococcica, non obbligatoria ma raccomandata (in quanto rientrante nel Piano nazionale dei Vaccini), praticata nel 2008 ad un bambino. Per la Suprema corte nonostante nella profilassi della malattie infettive non via sia una reale differenza tra "obbligo" e "raccomandazione" in quando il fine perseguito è il medesimo - "garantire e tutelare la salute anche collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale" -, la lettera della norma rappresenta un elemento ermeneuticamente non superabile, agganciando l'indennizzo alle vaccinazioni "obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana". Da qui l'esigenza di una nuova pronuncia della Corte costituzionale il cui esito tuttavia appare scontato.

È infatti copiosa la giurisprudenza costituzionale sul tema (sent. 27/1998 sull'antipolio; sent. 423/2000 antiepatite B; sent. 107/2012 morbillo, parotite e rosolia; fino alla decisione n. 2658/2017 sul ristoro per "vaccino antinfluenzale" annuale raccomandato) che viene espressamente richiamata nell'ordinanza di rinvio. Per la Suprema corte infatti "l'indicazione di profilassi proveniente, dalle autorità pubbliche, induce il Collegio a ritenere applicabili, al trattamento sanitario raccomandato del quale si controverte, i principi affermati dalla ricordata giurisprudenza costituzionale, dovendo valere anche in riferimento alla profilassi preventiva per meningococco le esposte considerazioni in tema di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate, fondate sull'affidamento, mirato alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, ingenerato da pervasive campagne informative di immunizzazione, anche per la vaccinazione oggetto di controversia".

La disposizione censurata, inoltre, sempre secondo la Cassazione, viola il canone di ragionevolezza "poiché determinerebbe un'irragionevole differenziazione di trattamento tra quanti si siano sottoposti a vaccinazione in osservanza di un obbligo giuridico e quanti, invece, a tale vaccinazione si siano determinati ottemperando alle raccomandazioni delle autorità sanitarie".

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