Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas e tentativo di conciliazione; (ii) mediazione obbligatoria, opposizione a decreto ingiuntivo ed improcedibilità del giudizio; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali e domanda di mediazione; (iv) mediazione obbligatoria, ingiustificata mancata partecipazione e sanzione pecuniaria; (v) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e controversie condominiali; (vi) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e azione di risoluzione di contratto di compravendita immobiliare; (vii) mediazione obbligatoria, giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali e domanda di mediazione.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

CONCILIAZIONE/ENERGIA Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 6 ottobre 2022, n. 3878
La pronuncia riafferma che il tentativo di conciliazione previsto per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, deve essere esperito dal solo cliente finale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Terni, Sezione I civile, sentenza 8 novembre 2022, n. 829
La decisione, resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nell'ambito di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, rimarca la tardività dell'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla parte opponente solo nella memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 22 novembre 2022, n. 1441
La sentenza aderisce all'orientamento incline a ritenere che, nel giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali, il decorso del termine decadenziale di trenta giorni fissato dall'articoo 1137 c.c. è impedito non già dal deposito della domanda di mediazione presso l'organismo adito, ma dalla comunicazione di tale deposito resa all'amministratore condominiale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 30 novembre 2022, n. 1011
La pronuncia, resa all'esito di una controversia insorta in materia di diritti reali, rimarca che l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria espone la parte inottemperante alla condanna giudiziale del versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Bari, Sezione III civile, sentenza 5 dicembre 2022, n. 1751
La decisione afferma che è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria quale controversia di natura condominiale quella avente ad oggetto l'azione promossa dal compratore di un'unità immobiliare sita in condominio per ottenere la condanna del venditore al pagamento di importi versati al Condominio a titolo di esecuzione di lavori straordinaria manutenzione approvati in data anteriore al trasferimento immobiliare.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Messina, Sezione I civile, sentenza 9 dicembre 2022, n. 806
La sentenza afferma che la domanda di risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare proposta dal venditore per inadempimento del compratore al pagamento del prezzo non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 19 dicembre 2022, n. 1597
La pronuncia resa all'esito di un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, afferma che è idonea ad impedire il decorso del termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 c.c. la comunicazione resa dal condomino all'amministratore "ante causam" mediante posta elettronica certificata del deposito dell'istanza di mediazione innanzi all'organismo di mediazione adito anche quest'ultima risulti priva dell'oggetto.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas – Condizione di procedibilità della domanda Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Parte onerata – Cliente finale – Fondamento – Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cpc, articoli 633 e 645; Legge, n. 481/1995, articolo 2; Dlgs, n. 206/2005, articolo 141; Delib., n. 209/2016, articoli 1, 7 e 8)
Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il tentativo di conciliazione deve essere esperito dal solo cliente finale e non già dalla società di vendita. Depongono in tal senso sia l'articolo 7 della predetta delibera n. 209/2016 che, nel prevedere che l'iniziativa circa la domanda di conciliazione è riservata espressamente al solo cliente finale, conferma che la condizione di procedibilità attiene alle sole controversie promosse da quest'ultimo, sia l'articolo 8 della medesima delibera, laddove si prevede, quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso l'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme pretese in forza di un contratto di vendita e somministrazione di gas, il giudice adito, nell'accogliere nel merito l'opposizione per difetto di prova circa la titolarità del rapporto contrattuale "ex latere debitoris", ha tuttavia ritenuto infondato in rito il motivo con cui l'opponente aveva dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione come stabilito dalla predetta delibera n. 209/2016, ad impulso della opposta società fornitrice).
Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 6 ottobre 2022, n. 3878 – Giudice Rende

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Improcedibilità della domanda giudiziale – Eccezione di parte o rilievo officioso non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Conseguenze – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Eccezione di improcedibilità formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – Tardività. (Cpc, articoli 183, 645, 648 e 649; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 dispone che l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ne consegue che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'improcedibilità della domanda giudiziale non sia stata rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla parte opponente alla prima udienza, deve ritenersi tardiva quella sollevata da quest'ultima solo nelle memorie ex articolo 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto rientrante nella materia dei contratti bancari, il giudice adito ha ritenuto infondata per tardività l'eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dalla parte opponente solo nella memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ.).
Tribunale di Terni, Sezione I civile, sentenza 8 novembre 2022, n. 829 – Giudice Di Bari

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio negli edifici – Impugnazione deliberazioni assembleari condominiali – Termine di decadenza – Decorso – Impedimento – Deposito della domanda di mediazione – Sufficienza – Esclusione – Comunicazione del deposito alla controparte – Necessità – Fondamento. (Cc, articoli 1137; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, nel giudizio di impugnazione di una delibera approvata dall'assemblea dei condomini, il decorso del termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 cod. civ. è impedito, ex articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28 del 2010, non già dal deposito della domanda di mediazione presso l'organismo adito ma dalla comunicazione di tale deposito resa all'amministratore condominiale. Infatti, tale opzione interpretativa risulta maggiormente coerente con il dettato normativo nonché aderente alla stessa "ratio legis" di incentivare la soluzione alternativa della controversia, assicurando, tuttavia, contemporaneamente, la tempestività dell'impugnazione dell'atto e, quindi, la certezza nei rapporti giuridici (Nel caso di specie, a fronte di una declaratoria di cessazione della materia del contendere e di inammissibilità della domanda, il giudice adito, chiamato ad accertare in via incidentale la fondatezza o meno della "causa petendi" attorea al solo fine di regolare le spese della mediazione, pur ritenendo fondata l'eccezione di tardività sollevata dal Condominio convenuto, con rigetto pertanto anche nel merito della domanda, ha comunque ritenuto sussistenti le "gravi ed eccezionali ragioni" per disporre l'integrale compensazione delle spese della fase di mediazione in ragione del contrasto giurisprudenziale non ancora risolto in modo univoco da un intervento del giudice di legittimità).
Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 22 novembre 2022, n. 1441 – Giudice Cameli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Ingiustificata mancata partecipazione al procedimento – Irrogazione sanzione pecuniaria – Sussistenza – Fondamento. (Dlgs n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento costituisce un comportamento doloso, in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale – evitabile – in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi, e pertanto legittima la condanna pronunciata dal giudice a carico della parte inottemperante al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto ascrivibile alla materia dei diritti reali, il giudice adito ha condannato la convenuta – dichiarata contumace – al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato, in quanto quest'ultima, lasciando in giacenza presso l'ufficio postale la lettera di convocazione ritualmente inviata dall'attore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, aveva omesso di partecipare al procedimento di mediazione promosso da quest'ultimo prima dell'introduzione del giudizio di merito poi definito con l'accoglimento della domanda giudiziale).
Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 30 novembre 2022, n. 1011 – Giudice Urso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio negli edifici – Azione promossa dal condomino venditore nei confronti dell'ex condomino compratore per ottenere il pagamento di importi versati al Condominio a titolo di spese maturate in data anteriore al trasferimento immobiliare – Natura di controversia condominiale – Sussistenza – Fondamento. (Cc, articoli 1123; Disp, att. c.c., articoli 63 e 71-quater; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, è soggetta al procedimento conciliativo l'azione con la quale il compratore di un'unità immobiliare sita in condominio chieda la condanna del venditore al pagamento degli importi versati al Condominio a titolo di esecuzione di lavori straordinaria manutenzione approvati in data anteriore al trasferimento immobiliare. Trattasi infatti di controversia che, involgendo l'applicazione dell'articolo 1123 cod. civ. e dell'articolo 63 disp. att. cod. civ., norma che disciplina gli obblighi gravanti sul venditore ed il compratore di un'unità immobiliare sita in condominio, deve ritenersi ricompresa, secondo quanto disposto dall'articoo 71-quater disp. att. cod. civ., tra quelle soggette a mediazione obbligatoria (Nel caso di specie, in cui la condomina acquirente aveva agito in via monitoria nei confronti dell'ex condomina alienante, la corte territoriale, accogliendo l'appello proposto da quest'ultima, soccombente in primo grado, ha, in riforma della sentenza gravata, revocato il decreto ingiuntivo opposto dichiarando improcedibili sia la domanda monitoria sia l'ulteriore domanda spiegata in via riconvenzionale dall'opposta anche in sede di costituzione nel giudizio di opposizione; quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione del mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente, intervenuto, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, solo nelle more del giudizio d'appello, il giudice ha disposto l'integrale compensazione del doppio grado, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.).
Corte di Appello di Bari, Sezione III civile, sentenza 5 dicembre 2022, n. 1751 – Presidente Ancona – Relatore Chiarelli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Azione di risoluzione di contratto di compravendita immobiliare per inadempimento del compratore – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Esclusione – Fondamento. (Cc, articoli 1453, 1470 e 1498; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, non è soggetta al procedimento conciliativo la controversia avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare proposta dal venditore per inadempimento del compratore nel pagamento del prezzo. Tale lite, infatti, non solo non è riconducibile ad alcuna delle azioni previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, attenendo ad un rapporto contrattuale obbligatorio non menzionato tra i negozi previsti nella citata disposizione, ma non può neppure essere ascritta alla materia dei diritti reali che, per loro natura e per antonomasia, devono essere tenuti ontologicamente distinti, sul piano tecnico-giuridico, dai diritti di obbligazione, anche quando oggetto dell'obbligazione sia il trasferimento di un diritto reale (Nel caso di specie, la corte territoriale, rilevato che la controversia, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, non era soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis del Dlgs n. 28 del 2010, ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui l'appellante aveva lamentato il rigetto dell'eccezione di improcedibilità del giudizio per irregolare esperimento della procedura di mediazione, disposta nel corso del giudizio di primo grado in quanto rientrante nella materia dei diritti reali, per asserito difetto dei poteri rappresentativi in capo al difensore degli appellati). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione IV civile, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736).
Corte di Appello di Messina, Sezione I civile, sentenza 9 dicembre 2022, n. 806 – Presidente Salvo – Relatore Adamo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio negli edifici – Impugnazione deliberazioni assembleari condominiali – Termine di decadenza – Decorso – Impedimento – Domanda di mediazione promossa dal condomino "ante causam" – Comunicazione all'amministratore a mezzo P.E.C. – Oggetto dell'istanza non immediatamente conosciuto o conoscibile in quanto richiamato solo "per relationem" – Validità ed efficacia – Sussistenza. (Cc, articolo 1137; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale ex articolo 1137 cod. civ., soggetto a mediazione obbligatoria, è idonea ad impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla citata norma la comunicazione resa "ante causam" mediante posta elettronica certificata dal condomino all'amministratore del deposito dell'istanza di mediazione innanzi all'organismo di mediazione adito anche se quest'ultima risulti priva dell'oggetto. Infatti, l'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28 non tutela gli interessi informativi della parte chiamata, bensì l'esigenza della parte istante ad evitare di incorrere in effetti impeditivi o estintivi sulla tutela giudiziale (Nel caso di specie, il giudice adito, rigettando l'eccezione di decadenza dall'impugnazione della delibera impugnata per decorso del termine di trenta giorni stabilito dall'articolo 1137, comma 2, cod. civ., sollevata dal Condominio convenuto, ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione, resa dal condomino impugnante mediante posta elettronica certificata, della presentazione di una domanda di mediazione che, nello spazio compilativo dedicato all'oggetto, si limitava a rinviare ad un separato documento informatico – allegato in formato "pdf", con nome file "oggetto della controversia" – non allegato al predetto messaggio di posta elettronica certificata).
Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 19 dicembre 2022, n. 1597 – Giudice Rocchetti

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