Giustizia

Ufficio del processo in continuità con i tirocini formativi ex articolo 73 del Dl 69/2013

Lo chiarisce il Dog del Ministero della giustizia con la circolare n. 19 gennaio 2022

di Francesco Machina Grifeo

L'attività degli addetti all'Ufficio del processo potrà unirsi senza soluzione di continuità con quella di tirocinanti ex articolo 73, in relazione ai benefici previsti dalla legge. Il chiarimento arriva dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi a seguito di una serie di sollecitazioni che chiedevano di fare chiarezza sulla compatibilità e possibile coesistenza fra i "tirocini ex art. 73 di cui al Decreto-legge 21 giugno 2013, in corso di svolgimento" e il "rapporto di lavoro a tempo determinato degli addetti all'ufficio del processo, ai sensi dell'articolo 11 di cui al Decreto-legge n. 80 del 10 giugno 2021".

La circolare del 19 gennaio 2022 dunque ha definitivamente chiarito che "lo svolgimento delle attività quali dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria con la qualifica di addetti all'U.P.P. potrà saldarsi senza soluzione di continuità con quelle svolte come tirocinanti ex art. 73, ai fini del riconoscimento dei benefici normativi previsti".

Ricordiamo che l'esito positivo del tirocinio: costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario; viene valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile, e per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Inoltre, costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario. Ma costituisce anche titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato e anche da altre amministrazioni dello Stato. Mentre l'esito positivo dello stage formativo presso Tar e Consiglio di Stato è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.

La circolare premette che i due istituti – tirocini formativi e contratto a tempo determinato di addetto dell'UPP – sono tra loro distinti e tali rimangono, non introducendo nessun rapporto di lavoro, il primo, che ha finalità tipicamente formativa e non comporta alcun obbligo di orario lavorativo, mentre il secondo determina un vero e proprio contratto di lavoro di pubblico impiego, sebbene a tempo determinato. Tuttavia, l'approfondimento condotto dagli esperti del DOG giunge alla conclusione che "il contratto di addetto all'UPP sia per molti aspetti, per volontà di legge, la naturale prosecuzione dell'ufficio per il processo già esistente e si pone in linea di continuità funzionale con i tirocini ex art. 73".

Tanto si evince anche dal fatto che alle attività svolte in qualità di tirocinante è stato attribuito valore ai fini della selezione degli addetti all'UPP, attribuendo specifico punteggio a chi avesse completato il percorso. Ancora, prosegue la circolare, "si presentano in parte omogenee" le attività proprie delle due mansioni; sono "assolutamente similari" i benefici previsti dal completamento dello stage da tirocinante e dal servizio prestato con merito dai neo addetti all'UPP: entrambi infatti costituiscono "titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario".

Mentre "si andrebbe di contrario avviso rispetto alla ratio chiarissima dell'istituto dell'ufficio per il processo finanziato con il PNRR, se non si assegnasse un valore al percorso formativo svolto ex art. 73 decreto-legge 69/2013 da coloro i quali, risultati vincitori del concorso per addetto ad UPP, proprio per questa ragione non hanno potuto completare i 18 mesi di cui all'articolo 73 decreto-legge 69/2013".

Dunque, il vincitore del concorso per funzionario addetto all'ufficio per il processo, che abbia svolto, senza completarlo, un periodo di tirocinio ex articolo 73 decreto-legge 69/2013, dovrà prendere servizio nella sede prescelta (che potrà quindi anche essere diversa da quella dove ha svolto tirocinio) ed inoltrare apposita domanda che "consentirà di ottenere il "ricongiungimento" del periodo già espletato a titolo di tirocinio formativo ex art. 73 cit., anche a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio, a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, al fine di acquisire il relativo titolo di accesso al concorso per magistrato ordinario, e per far valere tutti gli altri benefici ivi previsti al termine del lasso cronologico di complessivi diciotto mesi, salva la necessaria sussistenza di ogni altro requisiti di legge".

Tuttavia, precisa la circolare, le attività che i soggetti dovranno svolgere, una volta sottoscritto il contratto di addetto all'ufficio per il processo sono quelle inerenti alle funzioni contrattuali di addetto all'ufficio per il processo e non quelle di cui all'articolo 73 decreto-legge 69/2021.

In conclusione: coloro che vengano immessi in servizio con la qualifica di addetti all'UPP e che abbiano in corso un tirocinio formativo ex art. 73 presso gli Uffici giudiziari, potranno vedere saldarsi le due attività, ai fini del riconoscimento dei benefici normativi previsti.

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