Civile

Contributi condominiali, nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non può sindacare la validità delle delibere assembleari

Il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari. Lo ha stabilito la sezione II della Cassazione con l'ordinanza 22 marzo 2022 n. 9262

di Mario Finocchiaro

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate. Lo ha stabilito la sezione II della Cassazione con l'ordinanza 22 marzo 2022 n. 9262

I precedenti simili in sede di legittimità
Si tratta di una questione variamente risolta in sede di legittimità. Pressoché negli stessi termini della pronunzia in rassegna, si vedano le seguenti sentenze (ricordate nella motivazione della ordinanza 9262/2022): Cassazione, sentenze 23 febbraio 2017, n, 4672 e 20 luglio 2010, n. 17014; sez. un., sentenza 18 dicembre 2009, n. 26629.
E nella stessa ottica, in altre occasioni si è precisato, che l'opposizione proposta dal singolo condomino avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'amministratore per il pagamento degli oneri condominiali deliberati dall'assemblea può avere ad oggetto la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non anche la validità della stessa, che può venire contestata in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 Cc, dal momento che l'attualità del debito non è subordinata alla validità della delibera, ma solo alla sua perdurante efficacia, (Cassazione, sentenza 24 agosto 2005, n. 17206); l'opposizione proposta dal singolo condomino avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'amministratore per il pagamento degli oneri condominiali deliberati dall'assemblea può avere ad oggetto la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non anche la validità della stessa, che può venire contestata in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 Cc, dal momento che l'attualità del debito non è subordinata alla validità della delibera, ma solo alla sua perdurante efficacia, (Cassazione, sentenza 8 agosto 2000, n. 10427, in Rass. locazioni e condominio, 2001, p. 117, con nota di De Tilla M., Sull'autonomia dell'amministratore del condominio).
Sempre in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. Cc per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Ne consegue che, proprio in ragione della diversità della materia del contendere, tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 cit. e quello di impugnazione della deliberazione condominiale in virtù della quale tale decreto è stato concesso, non esiste continenza, né pregiudizialità necessaria (Cassazione, sentenza 18 febbraio 2003 n. 2387, in Archivio locazioni e condominio, 2003, p. 314).
Sempre in quest'ultimo senso, non sussiste né continenza (art. 39, secondo comma, Cpc) né pregiudizialità necessaria (art. 295 Cpc) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. Cc, e quella preventivamente instaurata innanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale; presupposto del provvedimento monitorio è, infatti, l'efficacia esecutiva della delibera condominiale ed oggetto del giudizio innanzi al giudice dell'opposizione è il pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione approvata con la medesima, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell'impugnazione, mentre oggetto del giudizio d'impugnazione è la validità di detta delibera, (Cassazione, sentenze 17 maggio 2002, n. 7261, in Archivio locazioni e condominio, 2002, p 398; 13 ottobre 1999, n. 11515; 7 luglio 1999, n. 7073, in Giustizia civile, 2000, I, p. 810; sentenza 18 novembre 1977 n. 11450, tra le altre).
Su tale ultima questione, ma diversamente, cioè in materia di sospensione necessaria del processo, sussiste il rapporto obiettivo di pregiudizialità di cui all'art. 295 Cpc tra la controversia con la quale si fa valere un credito e quella nella quale, tra le stesse parti, viene messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo. Siffatta pregiudizialità deve conseguentemente ritenersi sussistente tra il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. Cc sulla base della deliberazione dell'assemblea condominiale d'approvazione della ripartizione delle spese condominiali e il giudizio d'impugnazione della delibera ex art. 1137 Cc, potendo in caso di mancata sospensione di quest'ultimo verificarsi l'anomalia della conclusione con passaggio in giudicato di una statuizione sfavorevole all'opponente in ordine alla sussistenza del credito vantato nei suoi confronti dal condominio, a fronte dell'annullamento - all'esito del relativo giudizio d'impugnazione- della delibera che di tale credito è titolo costitutivo (Cassazione, sentenza 11 febbraio 2005, n. 2759, in Rassegna locazioni e condominio, 2005, II, p. 187, con nota di Cimatti I., Sul rapporto tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed impugnazione della delibera condominiale)

Gli orientamenti diversi
Diversamente, rispetto alla pronunzia in rassegna, la Cassazione, con la sentenza 12 gennaio 2016 n. 305 ha affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda,
Sempre in quest'ultimo senso, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, non opera il limite alla rilevabilità anche officiosa dell'invalidità della sottostante delibera, trattandosi di elemento costitutivo della domanda di pagamento (Cassazione, sentenza 23 luglio 2019, n. 19832). Analogamente, la Suprema corte con la sentenza 17 giugno 2015 n. 12582 ha detto che alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 Cc, secondo cui è attribuito al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullità.

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