Penale

Frode su fondi Ue Covid, al procuratore europeo stessi poteri del Pm interno

di Patrizia Maciocchi

Il procuratore europeo può chiedere al Gip di disporre il sequestro dei contributi comunitari a fondo perduto e dei finanziamenti agevolati, indebitamente percepiti durante l’emergenza Covid. E può farlo, se sono stati lesi gli interessi dell’Unione europea, a prescindere dal valore della frode e dal limite di pena previsto per il reato. La Cassazione, con la sentenza 8963 depositata ieri, chiarisce che al Pm europeo vanno attribuiti gli stessi poteri riconosciuti alla procura nazionale. Quando decide di avviare o avocare un’indagine, può dunque portarla a termine chiedendo direttamente che siano disposte le misure cautelari, compreso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. La Suprema corte accoglie così il ricorso del procuratore europeo delegato, contro il no al sequestro preventivo del contributo comunitario di 25 mila euro, ottenuti da un imprenditore in difficoltà, che aveva però nascosto una condanna per mafia. Il Gip prima e il Tribunale poi, pur ammettendo l’esistenza del fumus del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, avevano respinto la richiesta di sequestro preventivo, perché avanzata direttamente dal Pm europeo senza sollecitare il procuratore ordinario della Repubblica a farlo. Ad avviso dei giudici di merito, infatti, la possibilità per il procuratore europeo di agire in prima persona, riguardava i casi in cui il danno o il vantaggio illecito sforassero il tetto dei 100 mila euro e la pena i 4 anni di reclusione.

Deroghe e limiti alla competenza e alle funzioni della procura europea che la Cassazione considera in contrasto con il Regolamento Ue 2017/1939, recepito nel nostro ordinamento con il Dlgs 75/2020. Una norma con la quale è stata rafforzata la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, ampliando il numero dei reati ed estendendo anche l’area della responsabilità 231, per le persone giuridiche, connessa ai reati tributari. In questo contesto sarebbe paradossale riconoscere al Pm Ue, la possibilità di investigare per reati di sua competenza, anche quando il danno per gli interessi dell’Unione sia inferiore ai 10 mila euro, imponendogli però un alt, quando si tratta di adottare misure cautelari, rispetto alle quali dovrebbe chiedere l’assist al Pm nazionale. L’articolo 30 del Regolamento invocato dal Tribunale, chiarisce la Suprema corte, non stabilisce alcun limite funzionale ai poteri di iniziativa del procuratore europeo, nel richiamare i reati puniti con la pena massima della reclusione non inferiore a quattro anni. La norma va interpretata nel senso che intende «esclusivamente prevedere che per tali più gravi delitti gli Stati nazionali devono introdurre una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione».

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