Responsabilità

Danno biologico, aggiornati gli importi per le lesioni di lieve entità

Il decreto, datato 8 giugno 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022, contiene dunque l'aumento degli indici tabellari, tenuto conto dell'indice Istat dei prezzi al consumo relativo a oggi al periodo decorrente dal valore riportato nel precedente decreto (del 22 luglio 2019)

di Filippo Martini

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto all'aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, secondo quanto previsto dall'articolo 139, quinto comma, del Codice delle assicurazioni private.

Il decreto, datato 8 giugno 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022, contiene dunque l'aumento degli indici tabellari, tenuto conto dell'indice Istat dei prezzi al consumo relativo a oggi al periodo decorrente dal valore riportato nel precedente decreto (del 22 luglio 2019).

Il provvedimento, infatti, ha la funzione di procedere al corretto aggiornamento del valore fissato, da ultimo, per l'anno 2019, avendo cura di adeguarlo gli indici Istat che si sono succeduti nel triennio di riferimento, fino ad aprile 2022.

In ragione di ciò, considerato gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi ai mesi di aprile 2020 e 2021, nonché quello relativo al mese di aprile 2022, ha previsto di adeguare il valore punto di cui alla tabella ex articolo 139 del Codice assicurazioni, alle variazioni registrate nel periodo ad aprile 2020 (-0,1%), ad aprile 2021 (+1,2%) e, da ultimo, della variazione percentuale del 5,8%, pari alla variazione percentuale del predetto indice pubblicata dall'Istat, a decorrere dal mese di aprile 2022.

I valori così ottenuti, portano alle seguenti indicizzazioni del valore punto per il danno biologico da permanente e temporaneo, adottabili a decorrere dal mese di aprile 2022:
-€ 870,97, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a) dell'art. 139;
-€ 50,79, per quanto riguarda l'importo relativo a ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b) della norma.

Come oramai risaputo, e adottato nelle controversie e nei contenziosi, per effetto dell'articolo 7, quarto comma, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco), tali importi devono necessariamente essere applicati anche nelle ipotesi di risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (1-9% di postumi permanenti), conseguenti alle attività delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti la professione sanitaria.

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