Famiglia

Responsabilità genitoriale: spazio all’affido condiviso e più garanzie per i figli

Va tutelato l’interesse dei minori ad avere rapporti con il padre e la madre. La riforma del processo civile potenzia il ruolo del curatore speciale

di Valentina Maglione e Giorgio Vaccaro

Se padre e madre si dividono, per i figli minori la soluzione da preferire è sempre quella dell’affido condiviso. L’obiettivo è garantire il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che quindi sono chiamati a continuare a esercitare la loro responsabilità genitoriale. Né basta la grave conflittualità tra i due ex partner per far propendere per l’affidamento esclusivo dei figli a un genitore. Alla decadenza dalla responsabilità genitoriale si può arrivare solo se si accerta che il genitore viola o trascura i doveri o abusa dei poteri legati a questa, recando grave pregiudizio ai figli. Sono questi i principi stabiliti dalle norme e precisati dalla Cassazione in materia di responsabilità genitoriale.

Un tema su cui è intervenuta la riforma del processo civile, che, per proteggere il minore e garantirgli una rappresentanza piena, potenzia la figura del curatore speciale del minore, con norme che non sempre è facile coordinare con quelle precedenti.

L’orientamento dei giudici

Per la Cassazione (ordinanza 21312/2022), l’affidamento condiviso del figlio è da ritenere il regime ordinario e non basta a escluderlo la situazione di grave conflitto tra i genitori, se si mantiene «nei limiti di un tollerabile disagio» per i figli.

Perché si possa pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale è «necessario e sufficiente (...) che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva e in violazione dei doveri su di esso gravanti», e questo «a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza», ha chiarito la Cassazione (ordinanza 22006/2022) nel caso di una madre a cui era stata, tra l’altro, diagnosticata una disabilità intellettiva grave.

Si ribadisce quindi (ordinanza 21425/2022) che il criterio fondamentale a cui deve attenersi il giudice è quello dell’«esclusivo interesse morale e materiale» dei figli e che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull’inidoneità educativa dell’altro genitore. Si tratta di condizioni che ben possono essere verificate con una consulenza tecnica d’ufficio. Anzi: se viene richiesta una Ctu per valutare la personalità e la capacità educativa dei genitori, il giudice che non intende disporla «deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua».

Sempre nell’ottica di favorire i rapporti con entrambi i genitori, la Cassazione (ordinanza 26352/2022) ha respinto le critiche alla pronuncia d’appello che aveva ritenuto necessario l’intervento dei servizi sociali per superare i «reiterati ostacoli frapposti dalla madre alla ripresa dei rapporti padre-figlia, in favore dell’esercizio del diritto (sopratutto della minore) alla bigenitorialità», specificando come l’intervento giudiziale non si possa limitare «alla constatazione del rifiuto della minore».

Inoltre, nella valutazione della capacità educativa dei genitori, il giudice può tenere conto delle relazioni di aggiornamento del coordinatore genitoriale. La Cassazione (ordinanza 27348/2022) precisa infatti che «nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche», come le relazioni del coordinatore genitoriale, che, nel caso esaminato, sono state raffrontate con le altre risultanze istruttorie del Ctu.

Riforma del processo civile

Interventi di peso sul processo della famiglia sono contenuti nella legge delega di riforma del processo civile (legge 206/2021) e nel decreto legislativo attuativo (149/2022), che puntano a razionalizzare il sistema, superando i diversi modelli processuali e i giudici differenti con il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie e con il giudice unitario.

In questo contesto, viene rafforzato il ruolo del curatore speciale del minore, per garantire una rappresentanza processuale e sostanziale al minore nei giudizi che lo coinvolgono. Una parte delle novità, peraltro, è già in vigore dal 22 giugno scorso. Tra queste, la possibilità per il giudice di nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Inoltre, il curatore va nominato quando ne fa richiesta il minore che ha compiuto 14 anni (ma le modalità con cui questa richiesta va fatta andrebbero chiarite).

Con una disposizione che sarà operativa dal 30 giugno 2023 si prevede poi che anche il curatore speciale del minore (oltre ai genitori, ai parenti e al Pm) possa chiedere al giudice di adottare i provvedimenti che limitano o reintegrano la responsabilità genitoriale.

Un ruolo delicato, quindi. Per questo il Cnf ha dedicato un set di raccomandazioni ai curatori speciali. E, sebbene le norme non li richiedano, sono numerosi i corsi di formazione organizzati per chi aspira a rivestire questo ruolo.

La giurisprudenza

1. La «regola»: l'affido congiunto
Il regime ordinario dell'affidamento del figlio minore, quando i genitori decidono di terminare la convivenza, è quello dell'affidamento condiviso. Il grave conflitto tra gli ex non è, di per sé solo, idoneo a escluderlo se si mantiene nei limiti di un tollerabile disagio per i figli, mentre può portare a escluderlo se pone in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e quindi pregiudica il loro interesse.
Cassazione, ordinanza 21312 del 5 luglio 2022

2. Le deroghe per l'affido esclusivo
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli si può derogare solo se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. L'eventuale non ammissione di una Ctu obbliga il giudice a fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alle risultanze di perizie e consulenze.
Cassazione, ordinanza 21425 del 6 luglio 2022

3. La decadenza del genitore
Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. È dunque necessario e sufficiente affinché possa essere pronunciata la decadenza che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva e in violazione dei suoi doveri, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza implica la sospensione della responsabilità genitoriale e concerne solo il suo esercizio, mentre è la dichiarazione di adozione che colpisce alla radice la titolarità del potere e non può essere reintegrata.
Cassazione, ordinanza 22006 del 12 luglio 2022

4. Quanto conta il Ctu
L'affidamento esclusivo dei figli a un genitore si basa sul criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che porta a privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre ai figli il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. In linea di principio le valutazioni espresse dal Ctu non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale può disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata. La relazione del coordinatore genitoriale è un elemento di prova atipica, dalla quale il giudice può trarre alcuni elementi del proprio convincimento.
Cassazione, ordinanza 27348 del 19 settembre 2022

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