Civile

Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

Il 18 aprile la consulta si occupa di agricoltura

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
Sentenza n. 75: non fondatezza - inammissibilità (deciso il 23 febbraio 2023)
Norme impugnate: Artt. 1, c. 1° e 3°, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18/03/2022, n. 3.
Agricoltura e zootecnia - Indicazione geografica e denominazione di origine - Norme della Regione Siciliana - Previsione che promuove l'istituzione della denominazione comunale [De.Co.], quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali - Promozione della conoscenza dei Comuni e dei relativi prodotti a denominale comunale, mediante l'istituzione del Registro regionale telematico, presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Denominazione comunale [De.Co.] quale attestazione di identità territoriale, deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, che individua l'origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale - Previsione che per prodotti a denominazione comunale si intendono i "prodotti tipici", realizzati in concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica dell'area di produzione o alle relative tecniche di preparazione, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali - Previsione che per prodotti a denominazione comunale si intendono, altresì, i "prodotti tradizionali locali", cioè quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore a venti anni - Iniziative per la diffusione e la promozione dei prodotti iscritti al Registro regionale De.Co. - Denunciata istituzione di un sistema di identificazione, registrazione e protezione dei prodotti qualificati dalla loro origine territoriale idoneo a sostituirsi a quello disciplinato dal diritto dell'Unione europea, come declinato dalle fonti interposte - Introduzione, tra i prodotti tradizionali locali, di una figura del tutto sovrapponibile a quella della Specialità tradizionale garantita [STG] di cui al regolamento [UE] n. 1151/2012 - Disposizioni che, istituendo e articolando in dettaglio la denominazione e la registrazione dei prodotti a denominazione comunale, ne costituiscono il necessario sviluppo applicativo, rendendo concreta la conseguente violazione costituzionale - Disciplina regionale sulle denominazioni che regola direttamente oggetto, presupposti e procedure di tutela, demandando ai Comuni l'attuazione amministrativa, in contrasto con quanto riservato alla legge statale - Disposizione programmatica di politica economica viziata per illegittimità derivata, inerendo non genericamente alla valorizzazione dei prodotti che sono testimonianza del territorio siciliano, ma specificamente alla valorizzazione dei risultati di un sistema di tutela illegittimo.

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