Ricettazione e falsi: concorso di reati
Il delitto di ricettazione (articolo 648 Codice penale) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 Codice penale), possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione di cose con segni contraffatti, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un’unica entità - è provento della condotta di falsificazione prevista dall’articolo 473 Codice penale.
Cassazione, sezione III penale - sentenza n. 18390 dell’11 aprile 2017.
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 11 aprile 2017