Civile

Notifiche: legittime se eseguite presso la dimora e non nella residenza anagrafica

Nel caso concreto presso la dimora si trovava il convivente che aveva ritirato la multa

di Giampaolo Piagnerelli

Nella procedura di notifica di una multa non conta tanto la residenza anagrafica, quanto il luogo di effettiva dimora del destinatario. Tanto più se a quest'ultimo indirizzo il documento viene consegnato a un soggetto che si qualifica come convivente del ricevente. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 12613/23.

Venendo alla vicenda nel merito, il tribunale di Castrovillari ha motivato il proprio convincimento in ordine alla validità della notifica del verbale di accertamento di una violazione stradale (oggetto di contestazione da parte dell'opponente), rilevando che l'invio era stato eseguito presso la sua dimora, e il plico era stato preso da persona qualificatasi come convivente. I Supremi giudici hanno ritenuto, quindi, che non fosse causa di nullità della notifica la circostanza che essa non fosse stata eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario, essendo comunque stata ricevuta presso il suo luogo di dimora.
La Cassazione, così, ha condiviso le conclusioni della Corte distrettuale in quanto conformi a quanto disposto dall'articolo 201, comma 3, del codice della strada, che richiama, a tal fine, le modalità previste dal codice di procedura civile: nella procedura di notifica di una multa, quindi, non conta tanto la residenza anagrafica, quanto il luogo di effettiva dimora del destinatario. Tanto più se a quest'ultimo indirizzo il documento viene consegnato a un soggetto che si qualifichi come convivente del ricevente.
Secondo, poi, il costante orientamento di legittimità, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi, anche mediante presunzioni.

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