Civile

Contributo unificato, raddoppio solo se cambia la domanda della causa

di Patrizia Maciocchi

Nel processo ammnistrativo, i motivi aggiunti che impegnano maggiormente il giudice, allargando il raggio del suo esame, non giustificano il raddoppio del contributo unificato. A meno che non si introduca di fatto una nuova domanda, ampliando invece l’oggetto del processo. La Cassazione, con la sentenza 25729, respinge il ricorso del Tar Lazio, che contestava la decisione con la quale la Commissione tributaria regionale, aveva bollato come illegittima la richiesta di un ulteriore contributo unificato, fatta dai giudici amministrativi ad una Onlus.

Un pagamento aggiuntivo che, ad avviso del Tar, era dovuto, perchè la Onlus, attraverso i suoi motivi aggiunti aveva impugnato atti diversi e lamentato vizi nuovi, maggiori, rispetto a quelli denunciati con il ricorso principale. La parte contribuente aveva, infatti, messo in discussione l’aggiudicazione definitiva di una gara, mentre con il ricorso introduttivo, aveva impugnato solo la graduatoria di merito.

Per chiarezza la Suprema corte ricorda il fatto alla base della querelle. Con il ricorso amministrativo la parte aveva impugnato la graduatoria definitiva della gara relativa all’affidamento di un servizio di assistenza educativa, ritenendo di essere stata pregiudicata. E, con i motivi aggiunti, aveva censurato anche un’altra serie di provvedimenti e documenti , contestando anche l’aggiudicazione definitiva della gara.

Per la Cassazione però non c’è stata una variazione rispetto alla domanda del ricorso introduttivo: dall’inizio quello che si chiedeva era di annullare una gara viziata. Un’istanza, supportata nel corso della causa con nuovi motivi e nuovi documenti, ma non nuove istanze.

Nel decidere sul raddoppio del contributo unificato il giudice deve anche valutare - aggiunge la Cassazione - se i motivi aggiunti «si pongano in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con le contestazioni proposte mediante il ricorso introduttivo, rappresentando integrazione delle censure proposte avverso i medesimi atti, oppure avverso gli atti amministrativi ad essi consequenziali».

Un rapporto di pregiudizialità-dipendenza che, nel caso esaminato esisteva, perché i motivi aggiunti in seconda battuta erano conseguenza dei primi.

Non si poteva dunque parlare di connessione debole. Né può essere considerato decisivo o sufficiente il fatto che sia stata ampliata l’attività valutativa richiesta al giudice. L’organo amministrativo giudicante è, infatti, chiamato a valutare tutto l’iter della gara e gli atti posti alla base della richiesta di annullamento. Motivi aggiunti compresi.

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