Civile

Il vizio apparente non denunciato entro otto giorni dalla consegna del bene non è coperto da garanzia

La mancata ispezione immediata della merce è vicenda che ricade sull'acquirente e non incide sul dies a quo del termine di decadenza

di Paola Rossi

Ai fini della garanzia il vizio apparente della merce ricevuta va denunciato tassativamente entro 8 giorni dalla data di consegna.
Per vizio apparente si intende quello che è agevolmente riscontrabile con un esame superficiale, ma condotto con la dovuta diligenza, al momento del ricevimento della cosa mobile acquistata.
E, soprattutto - afferma la Cassazione con la sentenza n. 23816/2022 - il vizio apparente non può assumere a causa della "ritardata" ispezione la natura di vizio occulto denunciabile solo dal momento della scoperta dello stesso.

La regola del Codice civile ritiene decaduto il compratore dal diritto alla garanzia sul bene acquistato se non denuncia il vizio riscontrato entro 8 giorni dalla sua scoperta. Tale regola va letta - nel caso di vendita di cosa mobile - nel senso che il termine di otto giorni decorre dal giorno dell'avvenuta consegna del bene. Perché con l'ordinaria diligenza è possibile e agevole riscontrare l'esistenza di vizi apparenti solo e semplicemente ispezionando il bene.

Quindi eventuali altre vicende successive alla consegna estranee al rapporto contrattuale tra venditore e acquirente non consentono di disapplicare il principio di diritto che fa decorrere il termine per esercitare il diritto alla garanzia dal giorno della consegna della cosa mobile oggetto del contratto.

Data di consegna e non di scoperta del vizio apparente
Nel caso concreto, la Cassazione ha confermato la pronuncia di merito che riteneva il termine della denuncia ormai decorso perché presentata dopo più di otto giorni dalla data di ricevimento della merce. La Cassazione conferma il ragionamento dei giudici di merito che non avevano dato rilevanza alla circostanza che la merce fosse stata rispedita (senza essere stata aperta) allo stabilimento di produzione, diverso dal luogo di consegna iniziale. Infatti, i vizi dei beni acquistati erano stati rilevati solo all'apertura presso lo stabilimento dove l'acquirente li aveva reinviati.

Viene, in sintesi, respinta la pretesa di far decorrere il termine di decadenza dalla garanzia solo dal momento dell'effettiva apertura degli involucri contenenti la merce. La Cassazione afferma che è onere di diligenza dell'acquirente dar corso all'immediata verifica della cosa mobile ricevuta: al fine di poter denunciare quelli che non sono vizi occulti, ma apparenti dei beni acquistati. Non possono essere quindi poste a carico del compratore le conseguenze di vicende successive alla consegna che abbiano di fatto venir a mancare la verifica superficiale da cui si sarebbero potuti agevolmente accertare eventuali vizi apparenti della cosa.
E l'eventuale prassi di non aprire immediatamente la merce non può modificare la natura del vizio da apparente ad occulto.

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