Rassegne di Giurisprudenza

Separazione personale e ammissibilità di domande nuove introdotte con memoria integrativa ex articolo 709 Cpc

a cura della Redazione Diritto

Procedimento di separazione personale dei coniugi - Richiesta di pronuncia di assegno di mantenimento – Domanda nuova – Formulata nelle memorie integrative ex art. 709, comma 3, c.p.c. - Ammissibilità.
La domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento può essere formulata con la memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c, depositata nei termini assegnati dal Presidente - là dove resti infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione e chiusa, all'esito, la relativa fase del giudizio con l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti - in vista dell'udienza di comparizione e trattazione dinanzi al giudice istruttore.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 21 settembre 2022, n. 27597

Procedimenti in materia di famiglia - Separazione personale dei coniugi - Memorie integrative ex art. 709, comma 3, c.p.c., contenenti domanda nuova - Richiesta di pronuncia di addebito - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della "vocatio in ius".
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 28 giugno 2019 n. 17590

Famiglia - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Addebito intollerabilità della convivenza – Domanda nuova – Memoria integrativa ex art. 709 cpc - Ammissibilità
La memoria integrativa ex articolo 709 c.p.c., depositata dal ricorrente nel termine assegnato nell'ordinanza presidenziale, deve essere notificata al convenuto che non si sia ancora costituito quando contenga domande nuove, (nella specie una domanda di risarcimento del danno da parte della moglie per violazione degli obblighi coniugali introdotta a norma dell'articolo 104 c.p.c.) ad integrazione della domanda di separazione personale. Il fatto che la memoria integrativa debba avere il contenuto dell'atto di citazione (articoli 163 c.p.c. e segg., comma 3, n. 2) fa ritenere infatti che l'attore possa introdurre domande nuove e nuove istanze istruttorie.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 26 giugno 2018, n. 16858