Civile

Tempestiva la notifica del primo atto di esazione tributaria se la pretesa è definitiva

La Cassazione chiarisce come non sia permessa la definizione agevolata della cartella in quanto non è un atto impositivo ma di esazione

di Giampaolo Piagnerelli

Due i chiarimenti forniti dalla Cassazione con l'ordinanza n. 7444/22. Il primo riguarda l'impossibilità per il contribuente di ottenere la definizione agevolata di una cartella di pagamento e il secondo si riferisce, invece, alla tempestività della notifica del primo atto di esazione tributaria. Dunque procedendo con ordine l'Agenzia delle entrate ha notificato il diniego della definizione agevolata (ex lege 388/2000), perché richiesta in relazione non a un atto impositivo, bensì a un atto di esazione, qual è la cartella di pagamento. In particolare - sottolineano le Entrate - le cartelle di pagamento sono meri strumenti volti alla riscossione della pretesa tributaria e, pertanto, non rientrando tra gli atti impositivi, non sono suscettibili di definizione agevolata in base alla normativa in vigore. Di qui le cartelle esattoriali possono beneficiare della definizione agevolata solo nella misura in cui rappresentino "il primo e unico atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente".

Diritto alla riscossione di un'imposta
Una volta precisata la natura degli atti impositivi e delle cartelle, la Corte ha chiarito che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartelle di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'articolo 25 del Dpr 602/1973 (cartella di pagamento) bensì al termine decennale previsto dall'articolo 2953 del codice civile. I Supremi giudici - per concludere - hanno dettato il principio di diritto secondo cui "ai fini della tempestiva notifica del primo atto di esazione tributaria i termini di decadenza (ex articolo 25 del Dpr 602/73) iniziano a decorre da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e pertanto ove a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio a opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto…". La Cassazione così ha accettato l'appello del Fisco e rigettato quello del contribuente.

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