Civile

Show tv, le repliche di «Passaparola» non integrano una ripresa d'uso del marchio

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15903 depositata oggi, accogliendo il ricorso di ITV Studios Global Distribution contro Reti Televisive Italiane

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di Francesco Machina Grifeo

La semplice messa in onda di vecchie puntate di una trasmissione televisiva non comporta la ripresa d'uso del marchio. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15903 depositata oggi, accogliendo il ricorso della società di diritto inglese ITV Studios Global Distribution Ltd contro Reti Televisive Italiane - R.T.I. s.p.a.

Al centro della vicenda la domanda di accertamento del mancato uso effettivo, dal 27 gennaio 2008, del marchio «Passaparola» e dunque la declaratoria di decadenza per non uso del format condotto da Gerry Scotti e andato in onda per circa 10 anni nella fascia preserale dal lunedì al venerdì. R.T.I. infatti era titolare di una sub-licenza del format «Alphabet Game», trasmesso per la prima volta nel Regno Unito nel 1996, e poi riproposto in Italia col nome «Passaparola».

Per la Corte di appello di Torino la trasmissione in chiaro delle repliche sull'intero territorio nazionale nel periodo compreso tra dicembre 2013 e il primo semestre del 2014 si traduceva in una ripresa d'uso del marchio.

Di diverso avviso la Prima sezione civile che a proposito della decadenza del marchio per non uso, ricorda la posizione della Corte di giustizia secondo la quale nel verificare l'«uso effettivo» del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio. Devono così ritenersi esclusi gli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio.

Proprio in quanto l'«uso effettivo» del marchio, prosegue la Cassazione, "è quello diretto a mantenere o trovare quote di mercato, è evidente, poi, che non può rilevare, in sé, la circostanza per cui lo sfruttamento del segno abbinato a un programma televisivo si attui attraverso una emittente che trasmetta in chiaro sull'intero territorio nazionale: se così fosse, ogni marchio associato a una trasmissione televisiva della detta emittente sarebbe insuscettibile di decadenza e, al contempo, passibile di riabilitazione, in presenza di una messa in onda, a prescindere dalle singole circostanze che riguardano quest'ultima, quali la frequenza e la durata". "Occorre invece – prosegue - sempre correlare la messa in onda al mercato televisivo, per verificare se la trasmissione che veicola il marchio abbia effettiva incidenza sul detto mercato, così da potersi escludere che, relativamente ad esso, sia da considerare simbolica. Che il programma sia diffuso da emittente il cui segnale raggiunga ogni potenziale utente del mercato televisivo non è quindi in sé decisivo".

Per la Suprema corte va dunque enunciato il seguente principio di diritto: "Posto che la ripresa dell'uso del marchio, ai fini della riabilitazione dello stesso ex art. 24, comma 3, c.p.i., deve consistere in un'attività che ha ad oggetto un uso effettivo del segno, lo sfruttamento riabilitante del marchio che distingue uno spettacolo televisivo, e che sia correlato alla visione dello stesso, non discende dal fatto che tale spettacolo sia trasmesso in chiaro sull'intero territorio nazionale, quanto dal fatto che la programmazione, in base all'accertamento del giudice del merito, da condurre col necessario rigore, avendo anche riguardo alla frequenza e alla durata della messa in onda dello spettacolo in questione, sia tale da escludere che quell'uso, con riguardo al mercato televisivo, si debba considerare simbolico".

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