Immobili

Esecuzioni immobiliari: cambia la possibilità di ridurre il compenso del delegato alla vendita

Il giudice può disporre un "taglio" del compenso al massimo del 25 per cento

Sulla "Gazzetta Ufficiale" del 20 luglio 2021 n. 172 è stato pubblicato un Dm Giustizia correttivo del Dm 227/2015. In applicazione di una sentenza del Consiglio di Stato viene previsto che il giudice, in relazione alla complessità del caso, può aumentare del 60 per cento il compenso o ridurlo del 25 per cento. In precedenza il magistrato poteva disporre una riduzione del compenso fino al 60 per cento. Di seguito i testo del Dm

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 aprile 2021, n. 104

Regolamento recante modifiche al decreto 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile.
(Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2021 n.172)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, recanti disposizioni per la determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione, rispettivamente per la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 recante «Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quarta n. 7440/19 depositata in data 30 ottobre 2019, che ha annullato il decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227 con esclusivo
riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista dagli articoli 2, comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3, per i beni mobili iscritti in pubblici registri, confermando la facolta' per l'Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilita' di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, tenendo conto delle statuizioni contenute nella sentenza medesima;
Ritenuto di dover confermare l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilita' di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, ma di procedere ad una rideterminazione complessiva sia della riduzione sia dell'incremento percentuale previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, in modo da realizzare sul punto un completo allineamento delle due previsioni;
Sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2021;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto
del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227
1. All'articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 15
ottobre 2015, n. 227, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
Tenuto conto della complessita' delle attivita' svolte, il giudice
dell'esecuzione puo' aumentare l'ammontare del compenso liquidato a
norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento oppure
ridurlo in misura non superiore al 25 per cento».
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto
del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227
1. All'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 15
ottobre 2015, n. 227, al comma 3, le parole «, ma il compenso
liquidato non puo' essere aumentato in misura superiore al 40 per
cento» sono soppresse.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 aprile 2021
Il Ministro della giustizia
Cartabia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 1914

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