Penale

Dal furto al falso, sanzioni pesanti per i nuovi reati sui beni culturali

Riciclaggio, pene più dure di quelle previste per chi «pulisce» il denaro mafioso

di Guido Camera

Un nuovo titolo del Codice penale dedicato ai reati contro il patrimonio culturale, sanzionati con pene pesanti. A prevederlo è la nuova legge approvata definitivamente il 3 marzo scorso dalla Camera dei deputati e che sta per essere pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» (atto Camera 893-B).

La legge introduce infatti nel libro II del Codice penale il titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 518-bis a 518-undevicies (nella scheda a fianco i nuovi reati e le sanzioni previste).

Il cammino della legge è iniziato nel 2018, dopo la sottoscrizione della Convenzione di Nicosia del 2017, con cui gli Stati contraenti si sono impegnati ad adottare leggi omogenee a tutela del patrimonio culturale. Gli obiettivi di politica criminale sono condivisibili, ma certi aspetti meritano qualche riflessione critica.

Pene severe

La severità delle pene appare in alcuni casi eccessiva: basta pensare che il riciclaggio di beni culturali ha pene più dure di quelle che sanzionano le operazioni di “ripulitura” di soldi provenienti da crimini come terrorismo o mafia, mentre l’autoriciclaggio di beni culturali è sanzionato più severamente dell’autoriciclaggio comune (ad esempio di ingenti somme provenienti da narcotraffico o evasione fiscale).

Definizione di bene culturale

Sotto il profilo strutturale, alcune disposizioni presentano poi delle spinosità. La prima riguarda il furto di beni culturali. La condotta punita è sostanzialmente quella del furto comune; ciò che la rende speciale, è che, appunto, non ricade su un bene comune, bensì su uno “culturale”. Il legislatore non ha previsto una definizione di “bene culturale” ai fini penali: dunque, va ricavata dall’articolo 10 del Codice dei beni culturali.

La nuova legge, nell’ottica di evitare che un approccio troppo formalistico potesse dare adito a vuoti di tutela rispetto alle condotte dei “tombaroli”, ha precisato che commette il nuovo reato di furto anche chi «si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo e nei fondali marini». La formulazione è mutuata dall’articolo 91 del Codice dei beni culturali, che disciplina l’appartenenza e la qualificazione delle cose ritrovate. Tuttavia, la tecnica legislativa di inserimento dell’inciso nella nuova norma penale può dare adito a interpretazioni restrittive, visto che l’appartenenza allo Stato delle cose ritrovate, agli effetti penali, sembra riferirsi solo ai beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e non al più ampio elenco previsto dall’articolo 10 del Codice dei beni culturali.

Sarebbe stato perciò meglio prevedere una definizione specifica di bene culturale, oppure inserire nel nuovo delitto di furto un rinvio esplicito e diretto alle norme del Codice dei beni culturali.

Riciclaggio

Anche le disposizioni in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego destano perplessità. Le condotte sanzionate si riferiscono a beni culturali provenienti da «delitti»: per riciclaggio e autoriciclaggio viene altresì precisato che il delitto deve essere «non colposo».

La relazione di “provenienza” è estremamente ampia: non solo dai nuovi reati in materia di beni culturali come furto, appropriazione indebita, violazione in materia di alienazione, falsità in scrittura privata o contraffazione.

La formulazione scelta dal legislatore prevede che anche un delitto di altro genere - ad esempio in materia fiscale, fallimentare o societaria - possa essere il presupposto dei nuovi reati in materia di tutela del patrimonio culturale: ciò sembra onerare il possibile acquirente non solo di accertarsi della provenienza lecita del bene rispetto alle norme in materia di beni culturali, ma anche della natura non illegale, nel senso più ampio del termine, delle somme con cui è stato acquistato dal precedente proprietario.

Onere che diventa eccezionalmente gravoso quando, come per ricettazione e impiego di beni culturali provenienti da delitto, il delitto presupposto può essere anche colposo. Potrebbe essere il caso dell’imprenditore che, invece di investire sulla sicurezza e sulla tutela ambientale, e cagioni un inquinamento colposo, decida di investire in beni culturali, acquistandoli del tutto lecitamente.

Il rischio è di paralizzare del tutto il settore del commercio dei beni culturali, che deve invece essere pienamente consentito alla condizione che avvenga nel rispetto delle norme extrapenali contenute nel Codice dei beni culturali.

I nuovi reati e le sanzioni

1 Furto di beni culturali Reclusione da due a sei anni e multa da 927 a 1.500 euro. Reclusione da quattro a dieci anni e multa da 927 a 2.000 euro per le aggravanti.
Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

2 Appropriazione indebita di beni culturali
Reclusione da uno a quattro anni e multa da 1.032 a 1.500 euro. sanzioni 231 da 51.600 a 774.500 euro

3 Ricettazione di beni culturali
Reclusione da quattro a dieci anni e multa da 1.032 a 15.000 euro.
Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

4 Impiego di beni culturali provenienti da delitto
Reclusione da cinque a tredici anni e multa da 6.000 a 30.000 euro

5 Riciclaggio di beni culturali
Reclusione da cinque a quattordici anni e multa da 6.000 a 30.000 euro.
Sanzioni 231 da 129.000 a 1.549.000 euro

6 Autoriciclaggio di beni culturali
Reclusione da tre a dieci anni e multa da 6.000 a 30.000 euro

7 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
Reclusione da uno a quattro anni.
Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

8 Uso di scrittura privata falsificata relativa a beni culturali
Reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi
Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

9 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
Reclusione da sei mesi a due anni e multa da 2.000 a 80.000 euro.
Sanzioni 231 da 25.800 a 619.600 euro

10 Importazione illecita di beni culturali
Reclusione da due a sei anni e multa da 258 a 5.165 euro.
Sanzioni 231 da 51.600 a 774.500 euro

11 Uscita o esportazione illecita di beni culturali
Reclusione da due a otto anni e multa fino a 80.000 euro.
Sanzioni 231 da 51.600 a 774.500 euro

12 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
Reclusione da due a cinque anni e multa da 2.500 a 15.000 euro.
Sospensione condizionale della pena subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze del reato o allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità.
Sanzioni 231 da 77.400 a 1.084.300 euro

13 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Reclusione da dieci a sedici anni.
Sanzioni 231 da 129.000 a 1.549.000 euro

14 Contraffazione di opere d'arte
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 3.000 a 10.000 euro.
Confisca obbligatoria delle opere
Sanzioni 231 da 77.400 a 1.084.300 euro

15 Sanzioni accessorie più rilevanti
Confisca obbligatoria dei proventi di tutti i nuovi delitti, anche per equivalente, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Confisca obbligatoria dei beni del condannato di cui non può giustificare la provenienza, se sproporzionati rispetto al proprio reddito, nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni culturali provenienti da delitto.
Misure interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 231/2001 per le persone giuridiche.
Se l'ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico, o prevalente, di consentire o agevolare riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali, è prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

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