Civile

In caso di pluralità dei creditori è ammissibile rilasciare a ciascuno una copia del titolo esecutivo

Questione nuova affrontata dalla sezione II della Cassazione con l'ordinanza 14967/2022

di Mario Finocchiaro

A norma dell'articolo 476 Cpc non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. E' evidente, pertanto, che qualora il titolo sia stato rilasciato a favore di più creditori (nella specie comproprietari di un immobile) a ciascuno di essi si potrà rilasciare una copia. Questo il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con l'ordinanza 11 maggio 2022 n. 14967.

Principio innovativo
Questione nuova sulla quale non risultano precedenti.
In sede di merito, per la precisazione che la correzione della sentenza di cui sia già stata spedita una copia in forma esecutiva costituisce giusto motivo per la spedizione di un'ulteriore copia in forma esecutiva, così recante annotazione del provvedimento di correzione, Appello Bologna, sentenza 15 aprile 1982, in Giur. it., 1982, I, 2, 720.
In termini generali, nel senso che l'articolo 476, comma 1, Cpc, nel prescrivere che non possono essere spedite informa esecutiva in favore della stessa parte più copie del titolo, vuole impedire che il creditore, avendo a disposizione più copie dello stesso titolo con la formula esecutiva, possa procedere a un incontrollato esercizio dell'azione esecutiva, Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28303, in Rass. esecuzione forzata, 2021, p. 421 (m), con nota di Capponi S., Ma a cosa serve la spedizione in forma esecutiva?

In caso di successione
Nel senso che in caso di successione nel titolo esecutivo ex latere creditoris – da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto inter vivos o mortis causa – verificatasi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile la spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita (articolo 475, comma 2, Cpc) e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (articolo 476, comma 1, Cpc), Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28303, cit., che ha confermato il rigetto delle doglianze dell'opponente, il quale aveva contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del proprietario – succeduto ex lege all'usufruttuario-locatore al momento della cessazione dell'usufrutto ex articolo 999 Cc – sulla scorta di un titolo esecutivo emesso a favore del dante causa e spedito in forma esecutiva a favore di quest'ultimo.
Per altri riferimenti cfr.:
- nel senso che l'inosservanza del divieto di rilasciare più di una copia del titolo in forma esecutiva alla stessa parte, senza l'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario, costituisce una mera irregolarità dell'esecuzione che non incide né sull'efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della stessa esecuzione, Cassazione, sentenza 22 ottobre 2008, n. 25568, in Foro it., 2009, I, c. 1469;
- per il rilievo che nell'ipotesi di rifiuto del notaio rogante di spedire il titolo in forma esecutiva, la parte interessata può ricorrere al presidente del tribunale in base al disposto dell'art. 476 Cpc, Tribunale di Trani, 28 agosto 1986, in Giur. merito, 1987, p. 1200, con nota di Lenzi R., Procedura per il rilascio di una seconda copia esecutiva;
- per la precisazione che poiché la copia redatta dall'ufficiale giudiziario non può assurgere al valore di copia legale ed autentica, il creditore può legittimamente chiedere il rilascio di copie della copia esecutiva dell'atto pubblico depositato presso il notaio rogante, Tribunale di Trani, 5 giugno 1984, in Foro it., 1984, I, c. 3029.

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