Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 4 e l'8 di aprile 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) responsabilità civile automobilistica, procedura di risarcimento diretto del danno e litisconsorzio necessario; (ii) rigetto richieste istruttorie, onere di reiterazione e presunzione di rinuncia; (iii) spese di lite, giudizio di appello e vizio di extrapetizione; (iv) impugnazione, procuratore costituito e nullità notifica dell'atto di gravame; (v) azione per il pagamento di una somma specifica e valore indeterminabile della causa; (vi) mutuo fondiario, precetto e specificazioni riguardanti l'apposizione della formula esecutiva; (vii) giudizio d'appello, specificità dei motivi ed inammissibilità del gravame; (viii) domanda giudiziale, decesso dell'attore e principio del contraddittorio.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

LITISCONSORZIO NECESSARIOCassazione n. 10763/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza, resa in giudizio relativo alla materia della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, riafferma che nella procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Dlgs n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, dello stesso decreto.

UDIENZA PRECISAZIONE CONCLUSIONICassazione n. 10767/2022
La sentenza, riaffermando il principio di diritto di recente enunciato, ribadisce che la presunzione di abbandono delle richieste istruttorie, non reiterate in modo specifico dalla parte in sede di precisazione delle conclusioni, può comunque ritenersi superata qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte medesima o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 10985/2022
La pronuncia afferma che l'accoglimento parziale dell'appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado, come tale destinataria della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti rigetto, anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese; sì che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte soccombente in primo grado.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 11069/2022
Cassando con rinvio la decisione gravata, l'ordinanza riafferma la nullità della notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non già al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto.

COMPETENZACassazione n. 11213/2022
La pronuncia riafferma il valore indeterminabile della causa quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, l'attore vi aggiunga l'espressione "…o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia…" o espressioni equivalenti.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 11242/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la decisione rimarca che, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, nel quale è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, non opera l'articolo 654, comma 2, cod. proc. civ.,(a mente del quale "…Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula…") trattandosi di norma speciale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, sicché non è consentita la sua applicazione all'ipotesi di un titolo diverso dal decreto ingiuntivo.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 11351/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la pronuncia, nel ribadire che gli articoli 342 e 434 cod. proc. civ. devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, conferma l'esclusione di un l'atto di appello tale da rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

AZIONECassazione n. 11506/2022
L'ordinanza riafferma che la morte della parte attrice avvenuta anteriormente alla "vocatio in ius" determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Litisconsorzio necessario – Responsabilità civile automobilistica – Codice delle Assicurazioni private – Procedura di risarcimento diretto del danno ex art. 149 del D.lgs. n. 209 del 2005 – Litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile – Sussistenza. (Dlgs n. 209/2005, articoli 144, 145 e 149; Cpc, articoli 102, 354 e 383)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Dlgs n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, dello stesso decreto (Nel caso di specie, rilevato che nei gradi di merito il contraddittorio non poteva definirsi integro in quanto il responsabile del danno, ovvero l'altro conducente, non era stato chiamato in causa, la Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso con cui la società cessionaria del credito vantato dal danneggiato aveva lamentato la violazione o falsa applicazione dell'articolo 102 cod. proc. civ., ha cassato la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità al giudice di prime cure. ) )Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 dicembre 2021, n. 42112; Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 aprile 2020, n. 7755; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 20 settembre 2017, n. 21896).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10763 – Presidente Scoditti – Relatore Pellecchia

Procedimento civile – Udienza precisazione conclusioni – Rigetto richieste istruttorie – Onere di reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni – Specificazione – Necessità – Inosservanza – Presunzione di rinuncia/abbandono – Operatività – Limiti – Ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte – Rilevanza. (Cost., articoli 24 e 111; Cpc, articoli 112, 183, 184 e 189)
La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione; resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi: valutazione complessiva, dei cui risultati il giudice del merito è chiamato a dar conto, sia pur sinteticamente, in motivazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice distrettuale, confermando la decisione del giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente per l'accertamento della falsità delle attestazioni comparenti sull'avviso di ricevimento postale relativo ad un plico ricevuto su iniziativa dell'Agenzia delle Entrate; in particolare, specifica l'ordinanza in epigrafe, la corte territoriale, nel decidere sull'appello proposto dal ricorrente, risulta essersi limitata al mero riscontro della mancata specifica riproposizione, in sede conclusionale o in sede di appello, delle istanze istruttorie precedentemente avanzate da quest'ultimo nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia accompagnare, al riscontro della presunzione di rinuncia/abbandono dei mezzi istruttori richiesti, la doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, non fosse piuttosto emersa una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa attraverso l'esame degli scritti difensivi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 novembre 2021, n. 33103; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 19 febbraio 2021, n. 4487; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 novembre 2020, 26523; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 3 dicembre 2019, n. 31571; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 31 maggio 2019, n. 15029; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 febbraio 2019, n. 5741; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 febbraio 2019, n. 3229; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 3 agosto 2017, n. 19352; Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 luglio 2017, n. 17582; Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 luglio 2014, n. 15860; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 settembre 2013, n. 22360; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 maggio 2012, n. 8576; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 febbraio 2012, n. 1603; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 ottobre 1998, n. 10027).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10767 – Presidente Amendola – Relatore Dell'Utri

Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di appello – Parte soccombente nel giudizio di primo grado – Statuizione di condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa – Accoglimento parziale del gravame privo di rigetto, anche solo parziale, della domanda attorea – Riforma della pronuncia con caducazione della condanna alle spese disposta senza specifica impugnazione sul punto – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 91, 92, 112, 336, 342 e 384)
L'accoglimento parziale dell'appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado, come tale destinataria della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti rigetto, anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese; sì che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte soccombente in primo grado (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di una società di capitali, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, e decidendo la causa nel merito, ha eliminato la compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado disposta dalla sentenza impugnata: quest'ultima, infatti, osserva la decisione in epigrafe, nella parte in cui aveva rimesso in discussione, modificandola, la pronuncia di condanna alle spese emessa dal giudice di primo grado, non impugnata da alcuno, è incorsa nel vizio di extrapetizione, con la conseguenza che la sentenza stessa, nella sola parte relativa alla pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, deve essere cassata senza rinvio, risolvendosi tale vizio in un eccesso del potere giurisdizionale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 ottobre 2019, n. 27606; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9064; Cassazione, sezione civile L, sentenza 1° giugno 2016, n. 11423; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 ottobre 2014, n. 22558; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 ottobre 2013, n. 23226; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 giugno 2008, n. 15483; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 gennaio 2007, n. 974; Cassazione, sezione civile V, sentenza 7 luglio 2006, n. 15557; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 gennaio 2004, n. 58; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 maggio 1975, n. 1919; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 dicembre 1973, n. 3415).
Cassazione, sezione I civile, sentenza 5 aprile 2022, n. 10985 – Presidente Genovese – Relatore Vannucci

Procedimento civile – Impugnazioni – Notificazione dell'atto di appello alla parte personalmente anziché al procuratore costituito – Inesistenza giuridica – Esclusione – Nullità – Sanatoria – Modalità e lim iti. (Cpc, articoli 156, 291, 327, 330 e 359)
La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'articolo 156, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma ingiunta quale corrispettivo per la riparazione di autoveicoli, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata di accoglimento del gravame con rigetto dell'opposizione a sua tempo proposta, in quanto l'atto di appello era stato notificato dalla società appellante alla parte personalmente presso la sua sede e non già presso il procuratore che aveva difeso la società appellata in primo grado, come imposto dall'articolo 330 cod. proc. civ, con conseguente nullità della notifica la quale aveva altresì impedito alla ricorrente medesima di poter partecipare del giudizio di appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 3 maggio 2018, n. 10500; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 17 ottobre 2017, n. 24450; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 luglio 2014, n. 15 236).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 aprile 2022, n. 11069 – Presidente Di Virgilio – Relatore Criscuolo

Procedimento civile – Competenza – Per valore – Valore della causa – Determinazione – Criterio – Domanda di condanna della controparte al pagamento di una somma specifica – Aggiunta dell'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" – Interpretazione della clausola – Valore indeterminabile – Sussistenza – Fondamento. (Cc, articolo 1367; Cpc, articoli 7, 9, 10 e 38)
In tema di competenza per valore, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "…o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia…" o espressioni equivalenti, poiché ai sensi dell'articolo 1367 cod. civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Nel caso di specie, in cui il ricorrente, a fronte dell'asportazione del contatore e dell'interruzione della erogazione del gas da parte della società fornitrice, aveva agito per il risarcimento dei danni nella misura di cinquemila euro o della somma maggiore o minore ritenuta come dovuta, oltre al ripristino della somministrazione del servizio, la Suprema Corte, ritenuta la controversia di valore indeterminato, ha accolto il ricorso e dichiarato la competenza del tribunale adito, che, al contrario, sul presupposto di un valore della causa determinato in misura inferiore ai predetti cinquemila euro, aveva invece declinato la propria incompetenza in favore del giudice di pace). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10984; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 luglio 2018, n. 19455).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 aprile 2022, n. 11213 – Presidente Scoditti – Relatore Cricenti

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Mutuo fondiario – Precetto – Omessa menzione dell'apposizione della formula esecutiva e della data di esecuzione della formalità – Necessità – Esclusione – Fondamento. (Dlgs., n. 385/1993, articolo 41; Cpc, articoli 480, 617 e 654)
L'articolo 654, comma 2, cod. proc. civ., (a mente del quale "…Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula…") è, con ogni evidenza, norma speciale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, sicché non è consentita la sua applicazione all'ipotesi di un titolo diverso dal decreto ingiuntivo e, parimenti, del mutuo fondiario, sebbene neppure di questo sia prescritta la preventiva notificazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto da un istituto di credito, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il tribunale adito, nell'accogliere l'opposizione ex articolo 617, comma 1, cod. proc. civ., aveva ritenuto che la mancata menzione, nel precetto, dell'apposizione della formula esecutiva e della data di esecuzione della formalità costituissero vizio insanabile del precetto medesimo in ordine all'identificazione del titolo esecutivo ed alla sua esecutività, in quanto – in mancanza della notificazione del mutuo fondiario ex articolo 41, comma 1, del Tub – l'atto di intimazione avrebbe dovuto precisare i predetti elementi; a ciò si aggiunga, specifica il giudice di legittimità, che, con riferimento alla fattispecie in esame, neppure sussistono i presupposti per un'analogia, perché il mutuo fondiario non è soggetto ad alcuna notificazione al debitore in quanto il titolo contrattuale esecutivo "ab origine", è già noto o comunque conoscibile, anche dagli aventi causa dell'originario mutuatario, atteso che allo stesso si accompagna un'iscrizione ipotecaria, dovendo, al contrario, il provvedimento monitorio, emesso "inaudita altera parte", essere reso noto al debitore ingiunto, conseguendone l'esecutorietà in caso di mancanza di opposizione, di pronuncia giudiziale di rigetto o di pronunce assimilabili). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 gennaio 2020, n. 1928).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 6 aprile 2022, n. 11242 – Presidente De Stefano – Relatore Fanticini

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Motivi – Specificità – Condizioni – Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso – Sufficienza – – Fattispecie relativa a contenzioso insorto in materia condominia le. (Cpc, articoli 342, 434, 633, 645; Disp., att. c.c., articolo 63)
Gli articoli 342 e 434 cod. proc. civ.., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, relativo ad un gravame proposto avverso la sentenza del giudice di prime cure che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, condannando le odierne intimate al pagamento di una minor somma rispetto a quella originariamente ingiunta, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Condominio, ha cassato con rinvio la sentenza gravata con cui il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi: infatti, nella circostanza, specifica l'ordinanza in esame, l'atto di appello proposto dal Condominio non si limitava a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell'appellata sentenza, contenendo invero le ragioni di critica alla decisione di primo grado in punto di mancata comunicazione del trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare dal dante causa, inosservanza di una disposizione del regolamento condominiale nonché prova dei pagamenti eseguiti, dovendo, pertanto, di conseguenza, il giudice d'appello medesimo ritenere ammissibile il gravame e rispondere nel merito alle censure mosse dall'appellante). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 aprile 2022, n. 11351 – Presidente Bertuzzi – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Azione – Principio del contraddittorio – Decesso dell'attore in data anteriore alla "vocatio in ius" – Nullità della citazione e dell'intero giudizio – Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento – Sussistenza – Fondamento. (Cc, articoli 769, 1722 e 1728; Cpc, articoli 83, 84, 101, 111, 163, 299, 300, 302, 375, 382, 389)
Poiché presupposto necessario della "vocatio in ius" è l'esistenza attuale delle parti, la morte della parte attrice avvenuta anteriormente a predetta "vocatio" determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda venga portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'articolo 111 cod. proc. civ. nonché dell'istituto dell'interruzione del processo e senza che perciò rilevi la volontaria costituzione dei successori dell'attore che intendano proseguire il processo. Inoltre, neppure opera in tale evenienza il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura "ad litem" oltre la morte del mandante, il quale, derogando alle regole generali di cui agli articoli 1722 n. 4, cod. civ. ed 83 e 84 cod. proc. civ., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (cfr., articoli 1728 cod. civ. e 300 cod. proc. civ.) (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio volto ad ottenere l'annullamento di un atto di donazione effettuato in assenza delle autorizzazioni previste dall'articolo 375 cod. civ. e senza la presenza dell'amministratore di sostegno nel quale l'atto di citazione introduttivo era stato notificato alla ricorrente successivamente all'avvenuto decesso della persona assistita, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 382, comma 3, cod. proc. civ., regolando poi secondo soccombenza le spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di cassazione negli importi liquidati in dispositivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 novembre 2017, n. 27530; Cassazione, sezione civile L, sentenza 14 agosto 1999, n. 8670; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 dicembre 1994, n. 10437; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 aprile 1988, n. 2951; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° ottobre 1985, n. 4758; Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 gennaio 1979, n. 244).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 aprile 2022, n. 11506 – Presidente Bertuzzi – Relatore Scarpa

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