Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 10 maggio ed il 14 maggio 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) spese di lite, responsabilità aggravata ed abuso del processo; (ii) giudizio di opposizione e controcredito opposto in compensazione; (iii) processo esecutivo, divisione endoesecutiva e riassunzione del giudizio; (iv) pronuncia di condanna, riduzione quota di legittima e capo di immediata esecuzione; (v) processo esecutivo e provvedimento di liquidazione delle spese; (vi) litisconsorzio necessario e cessione del contratto; (vii) mediazione obbligatoria, procedibilità della domanda e giudizio di appello; (viii) ordinanza di rigetto del reclamo cautelare in corso di causa e liquidazione delle spese; (ix) giudizio pendente e perfezionamento accordo conciliativo; (x) mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 12337/2021

L’ordinanza ribadisce che la condanna ex articolo 96, comma 3, del Cpc, esige, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.

ESECUZIONE FORZATA - Cassazione n. 12436/2021

La decisione chiarisce che l’opponente può legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione.

ESECUZIONE FORZATA - Cassazione n. 12685/2021

 Enunciando espressamente il principio di diritto, il giudice di legittimità afferma che il processo esecutivo che sia stato dichiarato sospeso ai sensi dell'articolo 601 del Cpc, a causa di una divisione endoesecutiva, va riassunto entro tre (oppure sei) mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 789, comma terzo, del Cpc, in assenza di contestazioni; oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le eventuali contestazioni.

ESECUZIONE FORZATA - Cassazione n. 12872/2021

 Enunciando espressamente il principio di diritto, il giudice di legittimità afferma che la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima non è immediatamente eseguibile quando rappresenti il conguaglio di una operazione divisionale; è invece immediatamente eseguibile quando sia stata pronunciata senza necessità di alcuna divisione, ai sensi dell'articolo 560, commi secondo o terzo, del codice civile.

ESECUZIONE FORZATA - Cassazione n. 12877/2021

La decisione consolida il principio secondo il quale il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.

LITISCONSORZIO NECESSARIO - Cassazione n. 12890/2021

La decisione ribadisce che poiché la cessione del contratto ex articoli 1406 e seguenti del Cc configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente, del cessionario e del contraente ceduto, allorquando il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio sussiste fra tali soggetti litisconsorzio necessario.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Cassazione n. 12896/2021

 L’ordinanza, in tema di mediazione obbligatoria, afferma che, ove l'improcedibilità della domanda giudiziale sia stata eccepita tempestivamente oltre che fondatamente, ed il giudice di primo grado non abbia disposto di conseguenza, l'eccezione può essere dedotta, dalla parte che l'ha rilevata quale motivo d'impugnazione, ed il giudice di appello deve allora disporre la mediazione obbligatoriamente e, quindi, una volta esperita infruttuosamente, rinnovare la decisione, mentre, se la mediazione non abbia corso, dichiarerà, in riforma della decisione di primo grado, l'improcedibilità del giudizio.

PROCEDIMENTI CAUTELARI - Cassazione n. 12898/2021

Enunciando espressamente il principio di diritto, il giudice di legittimità afferma che l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere una autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice del merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite; qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme alla decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.

DOMANDA GIUDIZIALE - Cassazione n. 12899/2021

La decisione precisa che il giudice il quale ritenga perfezionato un accordo conciliativo fra le parti non può più pronunciare alcuna sentenza di condanna. Infatti, se si pronuncia una condanna, vuol dire che tra le parti pendeva una lite; e per pendere una lite non deve essere stato raggiunto alcun accordo; se, diversamente, è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere; se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Cassazione n. 12950/2021

La pronuncia, aderendo al principio enunciato dalle sezioni Unite, riafferma che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

  Procedimento civile - Spese processuali - Responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, del Cpc - Natura pubblicistica - Presupposti - Necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della mala fede o colpa grave - Esclusione - Oggettivo abuso del processo - Fondamento. (Cpc, articolo 96)

La condanna ex articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1 e 2, del codice di procedura civile, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (Nel caso di specie, relativo ad un’impugnazione per revocazione dichiarata inammissibile, la Suprema Corte ha disatteso l'istanza del controricorrente volta ad ottenere la condanna della società ricorrente, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, in quanto le argomentazioni complessivamente svolte da quest’ultima, benché inidonee all'accoglimento del ricorso, non lasciavano trasparire alcun intento abusivo nella sua proposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 26 aprile 2021, n. 11020; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20018; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29812; Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 novembre 2017, n. 27623).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 maggio 2021, n. 12337 - Presidente Acierno - Relatore Campese

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Procedimento civile - Processo di esecuzione - Opposizione all’esecuzione - Oggetto del giudizio - Opponente - Domanda di condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione - Ammissibilità - Fondamento. (Cost, articolo 111; Cc, articolo 1243; Cpc, articoli 36, 104, 112, 360 e 615)

 La circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (articolo 104 del codice di procedura civile) e di connessione per riconvenzione (articolo 36 del codice di procedura civile). Ne consegue che, pena la vanificazione del principio di ragionevole durata del processo e del divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria di cui all'articolo 111 della Cost., l'opponente può legittimamente chiedere, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione di compensazione formulata in sede di opposizione dalla società ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 luglio 2003, n. 11449; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 marzo 1979, n.  1602; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 aprile 1963, n. 971).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 11 maggio 2021, n. 12436 – Presidente De Stefano – Relatore Rossetti

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  Procedimento civile - Processo di esecuzione - Espropriazione di beni indivisi - Divisione endoesecutiva - Sospensione del processo - Riassunzione - Regime applicabile. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 295, 297, 785, 789 e 601)

Il processo esecutivo che sia stato dichiarato sospeso ai sensi dell'art. 601 cod. proc. civ., a causa di una divisione endoesecutiva, va riassunto entro tre (oppure sei) mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 789, comma terzo, del codice di procedura civile, in assenza di contestazioni; oppure, dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le eventuali contestazioni. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2951).

Cassazione, sezione III civile, sentenza 12 maggio 2021, n. 12685 – Presidente De Stefano – Relatore Rossetti

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Procedimento civile - Processo di esecuzione - Titolo esecutivo - Successioni ereditarie - Azione di riduzione della quota di legittima - Sentenza di accoglimento - Capo condannatorio - Immediata esecuzione - Presupposto. (Cc, articoli 553, 556, 558, 559 e 560; Cpc, articolo 282)

La pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima non è immediatamente eseguibile quando rappresenti il conguaglio di una operazione divisionale; è invece immediatamente eseguibile quando sia stata pronunciata senza necessità di alcuna divisione, ai sensi dell'articolo 560, commi secondo o terzo, del codice civile. (Nel caso di specie, enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata; in particolare, osserva la sentenza, il giudice dell'opposizione all'esecuzione, al quale spetta istituzionalmente il compito di interpretare il titolo esecutivo, ha trascurato di compiere gli accertamenti sopra indicati, ed ha anzi compiuto dichiarazioni sotto questo profilo inconciliabili; dapprima, infatti, ha riferito che il titolo esecutivo oggetto dell'opposizione era rappresentato da una sentenza in cui gli opponenti erano stati condannati a pagare una certa somma di denaro “…ex articolo 560 c.c….”, poi, però, ha affermato che la suddetta pronuncia di condanna era in rapporto “…di stretta sinallagmaticità con la divisione del compendio ereditario…”: affermazione inspiegabile, dal momento che l'articolo 560 cod. civ. trova applicazione proprio sul presupposto che non sia stata eseguita nessuna divisione; il donatario, infatti, non è comproprietario del bene donato insieme con l'erede pretermesso; e persino quando il donatario sia al tempo stesso anche legittimario, il presupposto della sua condanna al pagamento del controvalore è che l'immobile donato resti nella sua disponibilità; in mancanza di questo accertamento, conclude la pronuncia, non avrebbe dunque potuto il giudice di merito ritenere esistente un “rapporto di sinallagmaticità” tra la condanna degli opponenti al pagamento di una somma di denaro, ed il capo di sentenza con cui era stata accolta la domanda di riduzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 novembre 1971, n. 3177; Cassazione, sezione civile II, sentenza 9 febbraio 2006, n. 2858).

Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 maggio 2021, n. 12872 – Presidente Vivaldi – Relatore Rossetti

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Procedimento civile - Processo esecutivo - Provvedimento di liquidazione delle spese - Efficacia esecutiva e di giudicato - Esclusione - Conseguenze - Irripetibilità delle spese rimaste insoddisfatte. (Cpc, articolo 95)

Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571).

Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 maggio 2021, n. 12877 – Presidente Vivaldi – Relatore Porreca

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  Procedimento civile - Litisconsorzio necessario - Cessione del contratto - Giudizio inerente al relativo accertamento - Con efficacia di giudicato fra tutte le parti contraenti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Giudizi di adempimento esercitati dal cessionario contro il ceduto - Accertamento della cessione - Richiesto in via incidentale - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1406, 1409 e 2909; Cpc, articoli 34, 102 e 331)

Poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 e ss. cod. civ. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente, del cessionario e del contraente ceduto, allorquando il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio sussiste fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Allorquando, invece, il giudice, in un giudizio instaurato dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in giudizio la conclusione del suddetto negozio, il litisconsorzio necessario non sussiste (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di nullità o annullamento di una cessione di portafoglio assicurativo, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata a motivo dell’omessa integrazione del contraddittorio in grado di appello ex articolo 331 del codice di procedura civile con conseguente nullità della stessa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 dicembre 2019, n. 30525; Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 dicembre 2007, n. 25278; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 marzo 2006, n. 5439).

Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 maggio 2021, n. 12890 – Presidente Vivaldi – Relatore Sestini

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  Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Improcedibilità della domanda giudiziale - Eccezione relativa - Formulazione non tempestiva e formulazione tempestiva - Impugnazione - Giudizio di appello - Conseguenze rispettive - Individuazione - Fattispecie in materia locatizia. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)

 In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga – e va rimarcato che nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna ed il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo, atteso che in grado d'appello l'esperimento della  mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del menzionato Dlgs n. 28 del 2010. Nell'ipotesi, invece, in cui l'improcedibilità sia stata eccepita tempestivamente oltre che fondatamente, ed il giudice di primo grado non abbia disposto di conseguenza, l'eccezione può essere dedotta, dalla parte che l'ha rilevata quale motivo d'impugnazione, ed il giudice di appello deve allora disporre la mediazione obbligatoriamente e, quindi, una volta esperita infruttuosamente, rinnovare la decisione, mentre, se la mediazione non abbia corso, dichiarerà, in riforma della decisione di primo grado, l'improcedibilità del giudizio. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 agosto 2018, n. 21381).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12896 – Presidente Frasca – Relatore Porreca

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Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Procedimento cautelare in corso di causa - Ordinanza di rigetto del reclamo - Spese della fase cautelare endoprocessuale - Liquidazione - Regime applicabile.  (Cpc, articoli 669-septies; 669-terdecies)

Nel regime successivo alla novella introdotta con legge n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere una autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice del merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite; qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme alla decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12898 – Presidente Vivaldi – Relatore Rubino

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  Procedimento civile - Domanda giudiziale - Accordo conciliativo fra le parti - Perfezionamento - Emissione sentenza di condanna - Preclusione - Fondamento. (Cc, articolo 1967 Cpc, articoli 99, 112 e 185-bis;)

 Il giudice il quale ritenga perfezionato un accordo conciliativo fra le parti non può più pronunciare alcuna sentenza di condanna. Delle due, infatti, l'una: (i) se si pronuncia una condanna, vuol dire che tra le parti pendeva una lite, e per pendere una lite non deve essere stato raggiunto alcun accordo; (ii) se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere; se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice del merito, ritenuto perfezionato un accordo tra le parti, aveva condannato il ricorrente all’esecuzione dell’obbligo che il giudice medesimo aveva ritenuto assunto per effetto dell’accordo stesso).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12899 – Presidente Vivaldi – Relatore Rossetti

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di promuovere la procedura conciliativa - Grava su parte opposta - Inosservanza - Conseguenze. (Cpc, articoli 633, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)

 Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revocato il decreto ingiuntivo, compensando tuttavia tra le parti le spese di giudizio a motivo del contrasto giurisprudenziale insorto sulla dibattuta questione e composto solo dall’intervento risolutore delle sezioni Unite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12950 – Presidente Scotti – Relatore Meloni

 

 

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