Penale

Sospensione condizionale, sì alla revoca di diritto in executivis per causa ostativa non rilevata in appello

Il giudice dell'esecuzione sollecitato dalla Procura aveva ritenuto la propria incompetenza e la sussistenza del giudicato sul beneficio

di Paola Rossi

Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa se ricorre una causa ostativa che non era o non poteva essere nota al giudice di primo grado e che in appello non viene rilevata o sottoposta all'attenzione del giudice dal pubblico ministero. La Cassazione spiega - con la sentenza n. 25198/2022 - che in un caso del genere, dove la revoca andava pronunciata di diritto e non era rimessa alla discrezionalità del giudice, la decisione di appello non era coperta da giudicato preclusivo.

La totale assenza di trattazione da parte del giudice di secondo grado della causa ostativa che era sopravvenuta in pendenza del giudizio di appello non preclude di stabilire in fase di esecuzione la revoca di diritto del beneficio. Si parla di giudicato "debole". Diversamente dal caso in cui la revoca fosse stata oggetto di esplicita trattazione o di questione sollevata dal pubblico ministero. E la mancanza di preclusione a revocare il beneficio scatta anche nell'ipotesi di appello promosso dall'imputato: non agisce in tal caso il divieto di reformatio in pejus, in quanto si tratta di revoca non facoltativa.
Infatti, in caso di revoca facoltativa non applicata dopo espressa trattazione della questione la relativa pronuncia acquista la forza di cosa giudicata precludendo un nuovo esame in fase di esecuzione.

La vicenda
Nel caso concreto dopo la sentenza di primo grado che aveva concesso il beneficio era sopravvenuta un'altra condanna che sommata a quella comminata superava i due anni (nell'ambito del quinquennio) rendendo inapplicabile l'istituto della sospensione della pena. L'altra condanna intervenuta in pendenza del giudizio di appello, instaurato su iniziativa dell'imputato, era quindi causa ostativa al beneficio ignota al primo giudice e non rilevata dal secondo giudice di merito.

In questa circostanza e divenuta definitiva la nuova condanna il giudice dell'esecuzione di fronte all'azione del Procuratore non poteva definirsi incompetente a stabilire la revoca di diritto in presenza di causa ostativa al beneficio.

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