Immobili

Azione di rivalsa Inail sul professionista e sul condominio

La condanna del datore non esonera il committenteda responsabilità

di Rosario Dolce

A norma dell’articolo 85 del Testo unico 1124/1965, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha azione di rivalsa anche nei confronti dell’amministratore - quale committente di lavori condominiali - relativamente a quanto corrisposto ai familiari di un operaio morto in un cantiere condominiale (nella fattispecie oltre duecentomila euro) per aver affidato l’opera a un’impresa priva dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico-organizzativa e aver omesso di vigilare sulla predisposizione da parte della stessa di adeguate misure antinfortunistiche. Lo stabilisce il Tribunale di Palermo con la sentenza 1561/2023 del 9 maggio.

Il caso trattato riguardava la caduta dal secondo piano di un manovale dal ponteggio allestito sulla facciata di un condominio, operaio deceduto dopo dieci giorni di agonia. Il procedimento penale condotto contro l’amministratore si era concluso con la sua condanna per omicidio colposo (ex articolo 589 del Codice penale). Era stato accertato che il ponteggio, alto 16 metri e impiegato per l’esecuzione dei lavori, era privo di adeguati strumenti di protezione, non avendo né parapetti né tavole fermapiede, in violazione degli articoli 16 del Dpr 164/1956 e 27 del Dpr 547/1995 vigenti al momento del fatto. Non solo: l’impalcatura poggiava per metà sul marciapiede e per l’altra sul piano stradale. Circostanza che non garantiva la necessaria stabilità al lavoratore durante lo svolgimento delle operazioni di installazione del ponteggio nonché del rifacimento del prospetto.

Era emerso anche che l'appaltatore – parimenti condannato in sede penale - aveva omesso sia di redigere il Pos (Piano operativo di sicurezza)e di far redigere a persona competente il Pimus (piano di montaggio uso e smontaggio) relativo al ponteggio metallico usato in cantiere. La responsabilità della ditta appaltatrice, tuttavia, non ha escluso sia quella dell’amministratore che quella del condominio. L’amministratore non aveva adempiuto agli obblighi che la normativa antinfortunistica pone in capo al committente per evitare eventi del genere.

Nei confronti dell’azione di rivalsa dell’Inail è stata riconosciuta sussistente però anche la responsabilità del condominio perché come si ricorda in sentenza il rapporto tra condominio e amministratore è riconducibile a quello del mandato con rappresentanza. La conseguenza è che dell’operato dell’amministratore che abbia agito in esecuzione del mandato risponde il condominio in base all’articolo 2049 del Codice civile (sulla responsabilità del mandante per l'illecito del mandatario ex articolo 2049 del Codice civile, si veda Cassazione, 18691/2015 e Cassazione, 12945/1995).

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