Rassegne di Giurisprudenza

Decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a malattia professionale

a cura della Redazione Diritto

Malattia professionale - Danno ingiusto - Comportamento illegittimo del datore di lavoro - Azione risarcitoria - Prescrizione - Decorrenza.
L'azione risarcitoria per i danni conseguenti alla malattia professionale si prescrive a decorrere dal momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore o i suoi eredi abbiano percepito la malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo di parte datoriale, usando l'ordinaria diligenza e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 maggio 2023, n. 13806

Sicurezza sul lavoro - Malattia professionale - Tecnopatia - Danno differenziale - Diritto al risarcimento - Prescrizione - Dies a quo - Distinzione tra illecito istantaneo e permanente - Rilevanza
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito; mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 22 novembre 2022, n. 34377

Prescrizione civile - Decorrenza violazione degli obblighi ex art. 2087 c.c. - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione decennale - Decorrenza dal momento della manifestazione del danno - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 28 ottobre 2022, n. 31919

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattia professionale - Comportamento colposo del datore di lavoro - Risarcimento del danno - Diritto - Prescrizione - Decorrenza.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a una malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello stesso. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato la decorrenza del termine prescrizionale nel momento in cui la malattia era stata diagnosticata, ritenendo che la sua origine professionale fosse desumibile alla stregua delle normali conoscenze dell'epoca).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 31 maggio 2010, n. 13284